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diritto, ecologia, edizione cartacea, esperti
06 Marzo 2018 | in categoria/e diritto ecologia edizione cartacea esperti
#DirittoUtile - BRUCIARE PLASTICA E' REATO
Ci scrive un nostro affezionato lettore segnalando la cattiva abitudine di alcuni soggetti i quali, nei dintorni della sua abitazione, sono soliti creare roghi bruciando anche materiali plastici.
Ebbene, bruciare “plastica”, oltre a produrre gravi effetti dal punto di vista dell’inquinamento ambientale, costituisce reato. Recentemente, infatti, la Cassazione penale (Sez. III, 15-06-2016, n. 24817) ha stabilito che configura il reato di “Getto pericoloso di cose” previsto e punito dall’art. 674 del Codice Penale. Secondo tale fattispecie criminosa: “Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda fino a euro 206”. Il reato si può configurare, inoltre, anche con il compimento di una sola condotta tipica in quanto la Cassazione afferma che: “il reato di getto di cose pericolose, di cui all’art. 674 c.p., ha di regola carattere istantaneo e solo eventualmente permanente, dato che la permanenza va richiesta solo quando le illegittime emissioni sono connesse all’esercizio di attività economiche legate al ciclo produttivo“. (Cass. Pen. Sez. I, 13.11.1997 n. 2598)”.
Sarà buona cosa –dunque- che il nostro lettore, nel caso in cui si accorga che qualcuno sta bruciando dei materiali plastici, si rivolga ad una Autorità competente (ad es. la Stazione dei Carabinieri più vicina) per segnalare la situazione e sporgere denuncia, in modo che il reato perpetrato possa essere perseguito e punito secondo la legge. Ricordiamo, inoltre, che il lettore potrà agire anche in sede civile per ottenere che il soggetto in questione sia condannato a non ripetere più tali comportamenti ed a risarcire i danni già eventualmente causati, il tutto in virtù degli articoli 844 (immissioni) e/o dell’art. 2043 C.C. (risarcimento per fatto illecito) del vigente codice civile.A cura dell'avv. Gabriele Trossarello
Studio a Chiavari e a Gattorna
Per quesiti legali:
Tel 0185.931015
gtross@libero.it
I commenti dei lettori
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