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diritto, edizione cartacea
01 Febbraio 2009 | in categoria/e diritto edizione cartacea esperti
DRITTO UTILE - La guida in stato di ebbrezza
A cura dell'avv. Gabriele Trossarello - Contatti 0185.938009 redazione@corfole.com
In ambito europeo l’Italia detiene il triste primato del maggior numero di incidenti stradali con una media di oltre 15 decessi al giorno. Per far fronte a questo fenomeno in continua crescita il legislatore ha adottato a più riprese normative a forte carattere repressivo, nell’intento di ridurre drasticamente il numero di “vittime della strada”. In particolare sono state inasprite le sanzioni relative alla guida in stato di ebbrezza ovvero nei confronti di coloro che si pongono alla guida di un veicolo malgrado un’alterazione dovuta all’assunzione di bevande alcoliche. Tale condizione, è risaputo, comporta una diminuzione delle capacità di reazione incidendo sulla prontezza di riflessi del guidatore, pur non causandone necessariamente la perdita della capacità di intendere e di volere. L’incidenza delle sostanze alcoliche varia poi in funzione di diversi fattori quali sesso, corporatura dell’individuo, metabolismo, particolari condizioni di salute. Per tale motivo il parametro adottato dal legislatore è stato quello della quantità di alcool effettivamente assorbita dal sangue, misurata in g/l (grammi per litro), con limite consentito fissato in un primo tempo a 0,8 g/l. L’Italia, seguendo le indicazioni proposte nel 2001 dalla CE, ha poi ulteriormente abbassato tale soglia a 0,5 g/l con Decreto legge 20 giugno 2002, n. 121 e successiva legge di conversione 1 agosto 2002, n. 168. Ma la vera novità si è avuta con il D.L. 3 agosto 2007, n. 117 convertito con modificazioni dalla Legge 2 ottobre 2007, n. 160, il quale ha introdotto una ripartizione “a fasce” di concentrazione alcolica alle quali corrispondono sanzioni via via più pesanti. Un tasso compreso tra 0,5 g/l (come detto soglia minima) e 0,8 g/l comporta per il conducente l’ammenda da 500 a 1000 euro, oltre la sospensione della patente da 3 a 6 mesi. Nel caso in cui venga accertato un valore superiore a 0,8 g/l, ma inferiore a 1,5 g/l, l’ammenda sarà compresa fra gli 800 ed i 3.200 euro, con arresto fino a 6 mesi e sospensione della patente da 6 mesi ad un anno. Per coloro che si trovano alla guida con un valore accertato superiore a 1,5 g/l è prevista l’ammenda da 1500 a 6000 euro, l’arresto da tre mesi ad un anno, la sospensione della patente di guida da 1 a 2 anni e la confisca del veicolo se appartenente all’autore della violazione. Le modifiche apportate al comma 7 dell’art. 186 C.d.S. attuate con D.L. 23 maggio 2008, n. 92 hanno reintrodotto la fattispecie di reato costituita dal rifiuto di sottoporsi agli accertamenti previsti dai commi 3,4,5, ovvero accertamenti qualitativi non invasivi o prove, attuati dagli organi di polizia anche attraverso apparecchi portatili (etilometro). La nuova norma prevede, per chi non offre il proprio consenso a sottoporsi agli accertamenti, l’ammenda da euro 1500 a 6000, l’arresto da tre mesi ad un anno e la sospensione della patente da sei mesi a due anni, nonché la confisca del veicolo ai sensi del comma 2, lettera c). L’ordinanza con cui il prefetto dispone la sospensione della patente prevede anche l’obbligo per il guidatore di sottoporsi a visita medica presso la locale Commissione Patenti. Nel caso in cui il conducente ammetta di aver abusato di sostanze alcoliche, gli accertamenti andranno comunque espletati ai fini probatori e di inquadramento della pena da infliggere.
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