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diritto, edizione cartacea, esperti
01 Dicembre 2010 | in categoria/e diritto edizione cartacea esperti
DIRITTO UTILE - LE SPESE DI RI FACIMENTO DEL TETTO DI CONDOMINIO
Diritto utile - a cura dell'avv. Gabriele Trossarello Tel 0185.938009 - redazione@corfole.com
A cura dell'avv. Gabriele Trossarello - Contatti 0185.938009 redazione@corfole.com
Il tetto è l’insieme delle strutture, poste sulla sommità superiore di un edificio, che hanno il compito di preservare i sottostanti locali interni dagli agenti atmosferici. Esso comprende travi, materiali impermealizzanti, tegole, il displuvio, la gronda ed i pluviali. Non ne fanno invece parte il solaio ed il sottotetto in quanto zone non adibite alla copertura dello stabile. L’art. 1117 del Codice Civile in tema di condominio elenca il tetto fra le parti comuni alla stregua delle fondazioni, dei muri maestri, delle scale, dei portoni l’ingresso e così via. Pertanto lo stesso è soggetto alla regola generale dell’art. 1123 c.c. secondo la quale le spese necessarie per la conservazione ed il godimento di tali porzioni andranno sostenute dai condomini sulla base del valore della proprietà di ciascuno ovvero seguendo quanto indicato dalle tabelle millesimali. Ma come ci si comporta nel caso in cui il tetto costituisca la copertura di una sola parte dell’edificio o di due o più abitazioni in misura differente anziché dell’intero edificio? In questi casi si segue il comma secondo dell’art. 1123 c.c. ove si prevede che: “se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell’uso che ciascuno può farne”. Appare evidente che il legislatore abbia così voluto privilegiare un criterio basato sull’effettiva utilità che le opere di copertura arrecano ai vari condomini. Pertanto coloro che non ricevono alcun vantaggio dalla presenza del tetto non avranno l’obbligo di contribuire alle spese di manutenzione o rifacimento dello stesso ed ovviamente non saranno chiamati a partecipare alla delibera di approvazione di detti esborsi. Nel caso in cui il tetto sia di proprietà esclusiva di uno dei condomini si applicherà invece quanto disposto dall’art. 1126 del Codice Civile e di conseguenza coloro che ne hanno l’uso esclusivo saranno tenuti a contribuire per la quota di 1/3 ai costi necessari ad eventuali riparazioni o ricostruzioni, mentre gli altri 2/3 saranno a carico di tutti i condomini dell’edificio o della parte servita dal tetto proporzionalmente al valore del piano di ciascuno. Occorre precisare che il sistema di ripartizione degli esborsi così come previsto dal secondo comma dell’articolo 1123 c.c., può essere modificato esclusivamente attraverso un accordo sottoscritto da tutti i condomini oppure attraverso una deliberazione presa dagli stessi in sede assembleare con l’unanimità dei consensi.
I commenti dei lettori
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