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diritto, edizione cartacea, esperti
03 Maggio 2011 | in categoria/e diritto edizione cartacea esperti
DIRITTO UTILE - LA GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - parte 2
A cura dell’avv. Gabriele Trossarello Contatti: Tel 0185.938009 redazione@corfole.com
Con l’entrata in vigore del D.L. 23 maggio 2008 è stata reintrodotta la fattispecie di reato prevista per coloro che rifiutano di sottoporsi agli accertamenti tesi a verificare un’eventuale alterazione psicofisica del guidatore dovuta all’abuso di sostanze alcooliche. In passato tale rifiuto comportava una semplice sanzione amministrativa compresa tra 2.500,00 e 10.000,00 euro, aumentata sino a 12.000,00 euro nel caso in cui la violazione fosse stata rilevata a seguito di incidente stradale. L’entità dell’importo non veniva però avvertita come un valido deterrente, tant’è che nella maggior parte dei casi il trasgressore preferiva pagare le suddette somme anziché rischiare di incorrere in conseguenze penali derivanti dalla probabile violazione dell’art. 186 del C.d.S.; il pericolo di un’impunità sempre più dilagante ha spinto dunque il legislatore a ritornare sui propri passi. La nuova norma stabilisce infatti per coloro che rifiutino di sottoporsi ai test richiesti dagli organi accertatori, la medesima pena prevista in caso di rilevamento di tasso alcoolemico superiore a 1,5 g/l (terza fascia). Questo comporta un’ammenda compresa fra 1500 e 6000 euro, l’arresto da tre mesi ad un anno, oltre alla sospensione del documento di guida per un periodo da sei mesi a due anni e la confisca del veicolo qualora lo stesso sia intestato all’autore del reato. Qualora si verifichi un sinistro, gli organi di Polizia Stradale hanno facoltà di richiedere la misurazione del tasso alcoolemico attraverso il prelievo del sangue effettuato nelle strutture sanitarie presso le quali si trova ricoverato il conducente. Così come il rilievo eseguito attraverso l’etilometro così anche il prelievo ematico richiederà il consenso dell’interessato al fine di assumere valore probatorio nell’ambito del procedimento penale. In deroga a tale principio saranno da considerarsi validamente acquisiti i risultati dei prelievi avvenuti nell’ambito di un protocollo medico di pronto soccorso o in caso di trattamenti sanitari resisi necessari per il paziente. Il Codice della Strada prevede infine la possibilità di accompagnamento, concessa a discrezione dell’organo di Polizia, del soggetto affinchè questi si sottoponga ai test presso una vicina struttura sanitaria. Altra importante novità, questa volta favorevole ai guidatori sanzionati, è quella introdotta con decreto del 29 luglio 2010, trattasi dell’art. 186, comma 9 bis, C.d.S. che prevede la possibilità per i conducenti sorpresi alla guida in stato di ebbrezza che non abbiano cagionato un sinistro stradale, di convertire la pena pecuniaria e detentiva in ore di lavoro socialmente utile da svolgersi presso enti quali Stato, Regioni, Comuni, organizzazioni di assistenza sociale e volontariato. In caso di svolgimento positivo di tale attività non retribuita, il Giudice dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla meta’ della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per una sola volta.
Tratto da CORFOLE! del 5/2011, con 25.000 copie gratuite: la testata più diffusa del Levante © Riproduzione vietata
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