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diritto, edizione cartacea, esperti
04 Aprile 2011 | in categoria/e diritto edizione cartacea esperti
DIRITTO UTILE - LA GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - parte 1
A cura dell'avv. Gabriele Trossarello redazione@corfole.com 0185.938009
L’Italia è il Paese europeo ove ogni anno si verifica il maggior numero di incidenti stradali, basti pensare che nel solo 2002 sono stati registrati ben 265.402 sinistri, con 6980 vittime e oltre 378.000 feriti, un autentico bollettino di guerra.
Per fronteggiare tale emergenza il legislatore ha via via introdotto norme di carattere repressivo finalizzate all’aumento della sicurezza stradale. In particolare sono state inasprite le sanzioni per coloro che vengono colti alla guida di veicoli in stato di ebbrezza ovvero in quella particolare condizione fisiopsichica ingenerata dall’assunzione di bevande alcooliche che provoca nell’individuo un calo temporaneo delle facoltà mentali ed una diminuzione dei riflessi. Il parametro di riferimento adottato dal legislatore per valutare lo stato di chi si trova alla guida non si basa sulla quantità di alcool assunta, bensì su quella assorbita dal sangue, misurata in g/l
In accoglimento delle disposizioni emanate dalla Comunità Europea, con legge 1 agosto 2001, n. 168, il limite massimo consentito è stato ridotto da 0,8 g/l agli attuali 0,5 g/l, ma la novità più importante si è avuta a seguito del D.L. 3 agosto 2007, n. 117, poi convertito con modificazioni dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, attraverso il quale è stata introdotta la classificazione in tre diverse fasce di ebbrezza alcoolica alle quali corrispondono sanzioni più o meno gravi.
Attualmente per valori compresi tra 0,5 g/l e 0,8 g/l è prevista l’ammenda da € 500 ad € 2000 e la sospensione della patente da tre a sei mesi (non vi sono conseguenze in ambito penale), mentre per concentrazioni alcoolemiche comprese tra 0,8 g/l e 1,5 g/l si ha l’arresto fino a sei mesi, l’ammenda da € 800 a € 3200 e la sospensione del documento di guida da sei mesi ad un anno. Qualora si accerti un valore superiore a 1,5 g/l è prevista l’ammenda da 1500 a 6000 euro, l’arresto da tre mesi ad un anno, la sospensione della patente da uno a due anni e la confisca del mezzo se di proprietà del trasgressore. Tema di discussione sono state le modalità di effettivo accertamento del tasso di alcool poiché in tal senso l’art. 186 C.d.S. non fornisce un elenco dettagliato dei mezzi da adottare, tanto che in un primo tempo la giurisprudenza si è limitata ad ammettere il solo utilizzo, da parte degli agenti preposti, dell’etilometro o, in alternativa, degli esami del sangue.
Recentemente si è invece accolta la possibilità per il Giudice di avvalersi delle sole circostanze sintomatiche verbalizzate dagli accertatori quali “alito vinoso” ed “equilibrio precario” del guidatore, ma limitatamente alla prima delle tre fasce elencate (valori da 0,5 a 0,8 g/l). Le circostanze sintomatiche dovranno comunque risultare univoche, evidenti e supportate da riscontri oggettivi al fine di provare, oltre ogni ragionevole dubbio, il superamento della soglia massima di alcolemia prevista. In caso contrario quanto indicato da parte dei verbalizzanti verrà considerato un semplice indizio, ma non una prova dello stato di ebbrezza. Per le ipotesi più gravi (seconda e terza fascia) si ritiene invece sempre necessario l’accertamento tecnico attraverso strumenti idonei o per mezzo delle analisi del sangue effettuate presso le strutture sanitarie.
Tratto da CORFOLE! del 4/2011, con 25.000 copie gratuite: la testata più diffusa del Levante © Riproduzione vietata
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