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diritto, edizione cartacea
29 Marzo 2019 | in categoria/e diritto edizione cartacea
#Fisco&agevolazioni - Inquilino moroso: come non rimetterci e salvare il portafogli
Al momento di predisporre la dichiarazione dei redditi sorge il problema dei canoni di locazione non incassati dal proprietario in quanto l’inquilino è inadempiente. Vi è una differenza tra la locazione abitativa e quella commerciale.
Per la locazione abitativa
Il canone non riscosso non va dichiarato. Va dichiarata la sola rendita catastale, se entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi si è concluso il procedimento di convalida di sfratto per morosità da parte del giudice. Se tale procedimento interviene dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi, si può recuperare l’IRPEF pagata sui canoni non riscossi, tramite un credito d’imposta che deve essere inserito nella dichiarazione dei redditi dell’anno successivo, entro Il termine di 10 anni.
Per la locazione commerciale
Il canone non incassato va comunque dichiarato anche se si è concluso il procedimento di convalida di sfratto per morosità, e non vi è la possibilità di ottenere il credito d’imposta sui canoni non riscossi. Il canone non va più dichiarato solo dal momento dell’ottenimento della convalida di sfratto in poi, con evidente disparità di trattamento. La Corte Costituzionale ha sancito un principio molto rilevante e che riguarda il locatore: quest’ultimo può invocare l’inadempimento del contratto da parte dell’inquilino anche prima della sentenza da parte del giudice, quando risulta certo che egli abbia scelto di risolvere il contratto. Dopo che la risoluzione si è verificata, l’obbligazione del corrispettivo da parte del conduttore inadempiente per la restituzione ha natura risarcitoria e non di canone di una locazione ormai risoluta. Di conseguenza il canone non incassato non deve essere dichiarato. Si raccomanda di indicare sempre nel contratto che il mancato pagamento da parte dell’inquilino di un certo numero di canoni, come per esempio tre, comporta l’automatica risoluzione del contratto, con l’obbligo dell’inquilino di lasciare l’immobile.
A cura del dott. Francesco Mandolfino
Commercialista
Per consulenze: 0185.934120
340.2984225
www.studiomandolfino.it
I commenti dei lettori
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