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diritto
29 Marzo 2019 | in categoria/e diritto edizione cartacea
#dirittoutile - Condominio e distanze legali:
SE IL CONDOMINO ANTICIPA SPESE CONDOMINIALI SENZA AUTORIZZAZIONE
Marcello (nome di fantasia) ci chiede se un condomino possa anticipare di sua spontanea volontà delle spese condominiali per determinati lavori, stante l’inerzia degli altri condomini. Per rispondere al nostro lettore va detto che tale fattispecie è regolata dall’art. 1134 c.c., il quale recita: “Il condomino che ha assunto la gestione delle parti comuni, senza autorizzazione dell’amministratore o dell’assemblea, non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente”.
Riguardo alla definizione del concetto di spesa urgente, la giurisprudenza ha affermato come si debba ritenere urgente “l’erogazione che non può essere differita senza danno o pericolo” (Cass. 2046/2006). Pertanto, la mera inerzia dei condomini e la difficoltà nel procurarsi in breve tempo il consenso degli altri partecipanti al condominio, non è ragione sufficiente, affinchè il condomino che abbia anticipato spese condominiali, senza l’autorizzazione dell’assemblea o dell’amministratore possa legittimamente chiedere il rimborso di quanto erogato (In tal modo si è espressa la recente Cass. 23244/2017).
VIOLAZIONE DISTANZE LEGALI E RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA
Rino (nome di fantasia) ci scrive di ritenere che il suo vicino Vincenzo (nome di fantasia) abbia edificato in violazione delle distanze legali. Ci chiede quindi se, in un eventuale causa, Vincenzo si possa opporre alla richiesta di risarcimento del danno in forma specifica (ossia all’abbattimento e all’arretramento del manufatto), dal momento che l’art. 2058 c.c. II comma c.c. prescrive che “il Giudice può disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente (ossia nella forma del risarcimento monetario n.d.r.), se la registrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore”.
Ritengo di poter tranquillizzare Rino. Infatti la Cassazione ha recentemente stabilito che il limite posto dal citato art. 2058 II comma c.c. non è applicabile in tema di diritti reali, a meno che il danneggiato, ossia Rino, chieda espressamente al danneggiante Vincenzo un risarcimento del danno esclusivamente per via monetaria (in questo senso Cass. 21501/2018).
A cura dell'avv. Gabriele Trossarello
Studio a Chiavari e a Gattorna
Per quesiti legali:
Tel 0185.931015
gtross@libero.it
I commenti dei lettori
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