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    diritto

    06 Dicembre 2018 | in categoria/e diritto edizione cartacea

    #DIRITTOUTILE - Scioglimento della comunione ereditaria

    #DIRITTOUTILE - Scioglimento della comunione ereditaria

    Andrea (nome di fantasia per privacy) ci chiede se la comunione ereditaria possa essere sciolta e in quale modo. Sì, può essere sciolta; tuttavia, il testamentario può stabilire vincoli da rispettare nell’ambito dello scioglimento. Ad esempio che la divisione non possa avvenire finché il più giovane degli eredi non compie diciotto anni; o che non possa aver luogo prima che siano trascorsi cinque anni dalla sua morte. Questi limiti, tuttavia, possono essere annullati o ridotti dal Tribunale, su richiesta di uno o più coeredi, qualora gravi circostanze lo richiedano.
    La legge prevede che la comunione ereditaria possa essere sciolta in tre modi:
    1) divisione di tipo convenzionale: i coeredi si accordano per dividersi l’eredità. Perché questo sia possibile devono accettare all’unanimità ogni operazione prevista dalla legge. Questo accordo è di tipo stragiudiziale e di tipo retroattivo. Ciò significa che, una volta stipulato, ogni ex coerede diventa titolare del diritto su quanto ereditato già a partire dal momento in cui avviene la successione. Inoltre, è un accordo che vale erga omnes, cioè verso tutti, non solo fra i coeredi. Se il contratto è stato estorto con la violenza o con l’inganno, è annullabile.
    2) disposizione testamentaria: è il de cuius che in vita stabilisce come spartire l’eredità. Può dividere l’eredità formando direttamente le porzioni oppure incaricare un terzo affinché stimi la divisione.
    3) procedimento giudiziale: i coeredi si rivolgono al Tribunale per la divisione. In questo caso si deve formare la massa ereditaria e se tra gli eredi ci sono anche coniuge e discendenti, questi devono conferire nell’asse ereditario tutto ciò che era stato loro donato in vita direttamente o indirettamente dal de cuius, a meno che quest’ultimo non li avesse dispensati. Se poi uno o più coeredi erano in debito col de cuius, devono imputare alla loro quota le somme dovute. Dopodiché può essere redatto l’inventario dei beni, che vengono stimati. A seguire vengono formate le porzioni: se c’è un’impossibilità materiale di crearne perfettamente uguali, come nel caso di immobili o mobili non frazionabili, si provvederà a delle compensazioni, cioè a dei conguagli in denaro.

    A cura dell'avv. Gabriele Trossarello
    Studio a Chiavari e a Gattorna
    Per quesiti legali: Tel 0185.931015 - gtross@libero.it


     


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