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    02 Novembre 2011 | in categoria/e diritto edizione cartacea esperti

    DIRITTO UTILE - LE DISTANZE LEGALI TRA LE COSTRUZIONI

    DIRITTO UTILE - LE DISTANZE LEGALI TRA LE COSTRUZIONI

    A cura dell’avv. Gabriele Trossarello Contatti: Tel 0185.938009 redazione@corfole.com

    Innanzitutto occorre precisare che per “costruzione” dobbiamo intendere qualsiasi opera, a prescindere dal materiale con il quale è stata costituita, non completamente interrata ed ancorata saldamente al suolo, avente le caratteristiche della solidità, della stabilità e della compattezza. Si possono citare alcuni esempi di manufatti che rispondono a tali caratteristiche: un’autorimessa, una scala esterna in muratura, una tettoia che avanzi rispetto ad un edificio già esistente, una baracca metallica dotata di copertura, un balcone, ecc. Non sono invece considerate costruzioni le condutture elettriche ed i pali che le sostengono, la sporgenza di un tetto spiovente di modesta entità, uno zoccolo basso in muratura con rete metallica infissa, una caldaia murale. Il Codice Civile prevede che le costruzioni tra fondi finitimi (aventi cioè parte della linea di confine coincidente), se non sono unite od aderenti, debbano essere tenute a distanza non inferiore a tre metri (art. 873). I piani regolatori ed i regolamenti comunali possono però stabilire distanze superiori attraverso modificazioni e/o integrazioni alla normativa generale.
    Il proprietario di un fondo contiguo al muro altrui può chiederne la comunione purchè lo faccia per tutta l’estensione della sua proprietà. Ovviamente sarà chiamato a  pagare una somma corrispondente alla metà del valore del muro reso comune, nonché del suolo da questo occupato. Inoltre dovrà eseguire a proprie spese tutte le opere occorrenti  al fine di non danneggiare il vicino. Mentre nel caso in cui ci si voglia servire del muro del vicino posto lungo il confine unicamente per innestarvi un capo del proprio, si dovrà pagare un indennizzo senza comunque dover richiedere la comproprietà dell’intero manufatto (art. 876 c.c.).
    L’art. 877 c.c. stabilisce poi che il vicino, senza chiedere la comunione del muro posto sul confine, possa costruire in aderenza, ma senza appoggiare la sua fabbrica a quella preesistente, pagando il prezzo della superficie occupata.
    La normativa vigente si basa, in tema di edificazioni su confine, sul principio della prevenzione temporale: in pratica colui che costruisce per primo determina le distanze da osservare per coloro che vogliono fabbricare successivamente sui fondi vicini.
    Le norme richiamate oltre a promuovere un ordinato assetto urbanistico, hanno l’evidente finalità di prevenire la creazione di intercapedini pericolose ed  antigieniche tra costruzioni vicine.
    Nei confronti di colui che edifica senza rispettare le distanze di cui sopra, il proprietario della costruzione preesistente sarà legittimato a proporre apposita azione legale ex art. 872 c.c. volta ad ottenere il ripristino dei luoghi ed il risarcimento dei danni . Tale procedura è imprescrittibile e quindi può sempre essere attivata, ma occorre ricordare che con il passare degli anni il proprietario della costruzione “non a norma” potrebbe aver usucapito il diritto a mantenere la stessa a distanza inferiore a quella legale.

    Tratto da CORFOLE! del 11/2011, con 25.000 copie gratuite: la testata più diffusa del Levante © Riproduzione vietata


     


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