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    diritto, edizione cartacea, esperti, utilità

    12 Dicembre 2014 | in categoria/e diritto edizione cartacea esperti utilità

    FISCO E LAVORO - Detraibilità spese mediche: La marca da bollo sulla ricevuta

    FISCO E LAVORO - Detraibilità spese mediche: La marca da bollo sulla ricevuta

    Una lettrice ha ricevuto una fattura per una prestazione sanitaria senza marca da bollo, e mi ha chiesto se è tenuta sanare la situazione, e se può detrarre tale spesa. Ricordo che le spese mediche (scontrini parlanti, ticket, visite generiche e specialistiche etc) sostenute dal contribuente, anche per conto di familiari fiscalmente a carico, beneficiano della detrazione fiscale del 19% con la franchigia di euro 129,11. Ad esempio, se nel 2014 si sono sostenute spese sanitarie per 500,00 euro, il risparmio di tasse è (500,00-129,11)x19%=70,47 euro. Riguardo l’imposta di bollo, è dovuta nella misura di 2 euro, sulle fatture/ricevute per spese mediche di importo superiore a 77,47 euro (articolo 13, n. 1, della tariffa allegato A, parte I, annessa al D.p.r. 642/1972). Obbligato ad apporre la marca da bollo è il soggetto che emette la ricevuta o la fattura (quindi lo studio medico). Il cliente è solidalmente responsabile con il professionista per la violazione del tributo, qualora riceva la fattura senza che l’imposta sia stata assolta (risoluzione n. 444/E del 2008). In tal caso, sarà obbligato, nei quindici giorni successivi al ricevimento del documento, a provvedere al pagamento dell’imposta di bollo (articolo 22 del Dpr 642/1972). Sarà così esente da qualsiasi responsabilità, sia ai fini del tributo che ai fini sanzionatori, mentre la sanzione sarà irrogata nei confronti del solo professionista. Qualora, invece, nessuna delle parti abbia provveduto al pagamento dell’imposta di bollo, entrambi i soggetti restano responsabili sia ai fini del pagamento del tributo che ai fini sanzionatori. L’imposta di bollo, assolta in sede di regolarizzazione dal cliente, può essere considerata come costo accessorio della prestazione professionale e, pertanto, detraibile. Stessa conclusione anche nel caso in cui l’imposta di bollo sia stata esplicitamente traslata sul cliente da parte del professionista ed evidenziata a parte nella fattura o ricevuta (risoluzione 199/E del 1995).

    A cura del dott. Francesco Mandolfino
    Esperto Contabile e revisore dei Conti
    Moconesi Via del Commercio 80A
    Tel 0185.935021 - Cell 340.2984225
    studio.mandolfino@hotmail.it

    Tratto da CORFOLE! del 12/2014, con 25.000 copie gratuite: la testata più diffusa del Levante © Riproduzione vietata


     


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