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09 Maggio 2013 | in categoria/e attualita diritto edizione cartacea esperti
DIRITTO UTILE - REDDITOMETRO ED EQUITALIA: due casi posti dai lettori
Questo mese vorrei rispondere a due tematiche poste alla nostra attenzione da altrettanti affezionati lettori di Corfole.
Nel primo caso il lettore ci chiede cosa gli potrebbe succedere nel caso in cui in un certo anno solare, corrispondente ad un determinato periodo di imposta, gli sia capitato di affrontare spese rilevanti (nel caso concreto una casa, ma può valere anche per un’autodi alto valore o un’imbarcazione) e nel relativo periodo di imposta o nei precedenti avesse dichiarato un reddito piuttosto basso. In tali condizioni potrebbe succedere di ricevere una lettera dall’Agenzia delle Entrate, che sostanzialmente richiede come sia riuscito a sostenere quella spesa così elevata se in quell’anno e nei precedenti aveva dichiarato un reddito molto basso. La difesa corretta del lettore potrebbe essere (se così è) quella di rispondere all’Agenzia delle Entrate che per, esempio, i soldi che si sono utilizzati per comprare quella determinata casa li aveva dati il padre, oppure si era contratto un mutuo, oppure erano il frutto di un disinvestimento di titoli o altro. A questo punto l’Agenzia delle Entrate potrà accettare dette spiegazioni (e allora tutto finirà), oppure non accettarle o accettarle solo in parte. In quest’ultimi due casi l’Amministrazione finanziaria dovrà emanare un atto chiamato “avviso di accertamento” in cui, in base a determinati calcoli e parametri normativi, verrà accertato a carico del contribuente un maggior reddito non dichiarato. Nell’avviso di accertamento, però, l’Agenzia dovrà necessariamente tener conto delle spiegazioni precedentemente fornite e motivare congruamente circa la loro mancata accettazione. Se così non avvenisse, l’avviso di accertamento potrebbe essere impugnato e annullato dalla Commissione Tributaria (il giudice speciale che si occupa di tributi). Ciò è stato recentemente confermato da una sentenza (Commissione Tributaria provinciale di Reggio Emilia, n. 4/3/2013, n. 57, che si è a sua volta conformata ad un orientamento della Cassazione del 2008).
La seconda problematica sottoposta alla nostra attenzione è la seguente. Capita spesso che per riscuotere determinati tributi Equitalia faccia precedere la vendita coatta di un certo immobile dall’iscrizione di ipoteca su di esso.
Se però, il contribuente riesce a provare che non gli è stata notificata la cartella di pagamento che intimava il pagamento di quel particolare tributo che Equitalia vuole riscuotere, l’iscrizione di ipoteca è nulla. E’ quindi l’iscrizione di ipoteca potrà essere impugnata e dovrà essere annullata dal giudice tributario (Commissione Tributaria Regionale di Firenze 7/5/2010 n.63). Sempre, che, comunque Equitalia richieda il pagamento di quei tributi per i quali la riscossione viene fatta ancora precedere da una cartella di pagamento e, quindi, non vale per altre tipologie di riscossione.
A cura dell’avv. Gabriele Trossarello
CONTATTI: Tel 0185.938009 redazione@corfole.com
Tratto da CORFOLE! del 5/2013, con 25.000 copie gratuite: la testata più diffusa del Levante © Riproduzione vietata
I commenti dei lettori
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