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attualita, diritto, edizione cartacea, esperti
10 Dicembre 2012 | in categoria/e attualita diritto edizione cartacea esperti
DIRITTO UTILE LA RIFORMA DEL CONDOMINIO
A cura dell’avv. Gabriele Trossarello Contatti: Tel 0185.938009 redazione@corfole.com
Il 20 novembre la commissione Giustizia del Senato ha approvato un disegno di legge che prevede una serie di importanti modifiche alla normativa inerente gli immobili in condominio così come disciplinata dal codice civile del 1942. L’art. 1 modifica l’articolo 1117 c.c. ridefinendo e ampliando l’elenco delle parti comuni tenendo conto delle pronunce giurisprudenziali degli ultimi anni. L’art. 2 introduce il nuovo articolo 1117-bis c.c. che consente di ampliare la nozione di condominio estendendola ai villaggi residenziali e ai «supercondomini», quelli cioè costituiti da più condomini. Inoltre si prevede una maggioranza che rappresenti i quattro quinti dei partecipanti e i quattro quinti del valore dell’edificio per eventuali modifiche alla destinazione d’uso delle parti comuni. L’art. 3 prevede la possibilità di rinunciare all’utilizzo di parti comuni, quali l’impianto centralizzato di riscaldamento, ma solo nel caso in cui da tale decisione non derivino notevoli squilibri di funzionamento né aggravi di spesa per i rimanenti utilizzatori. L’art. 6 stabilisce l’impossibilità per i condomini di eseguire opere o modifiche o svolgere attività ovvero variare la destinazione d’uso all’unità immobiliare di proprietà o alle parti comuni in uso individuale, se queste recano danno alle parti comuni o alle proprietà esclusive oppure recano pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell’edificio. Gli art.9 e 10 si occupano invece della figura dell’amministratore e stabiliscono le regole relative alla nomina, alla revoca e agli obblighi di quest’ultimo. Per fare l’amministratore sarà infatti necessario un diploma di scuola secondaria ed un’assicurazione professionale, mentre non sarà necessaria alcuna iscrizione in apposito registro. Altre novità previste riguardano la durata in carica dell’amministratore che passa da uno a due anni e la possibilità per quest’ultimo di vedersi revocato anticipatamente l’incarico in alcuni casi espressamente previsti (fra cui la mancata apertura e utilizzo del conto corrente obbligatorio). Su richiesta dell’assemblea egli è inoltre tenuto ad attivare un sito web che consenta ai condomini di ricevere aggiornamenti sui rendiconti mensili. Le somme ricevute andranno versate su un apposito conto intestato al condominio e gli aventi diritto saranno autorizzati ad estrarre copia delle movimentazioni eseguite. L’articolo 16 stabilisce espressamente che il regolamento interno non possa vietare di possedere o detenere all’interno delle unità abitative animali da compagnia. Le deliberazioni relative all’installazione di impianti di videosorveglianza su parti comuni dell’edificio andranno approvate dall’assemblea con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei presenti e almeno la metà del valore dell’immobile. Senza dubbio dalla riforma emerge la volontà del legislatore di conferire maggiore trasparenza alla gestione condominiale, nell’esclusivo interesse dei condomini, potenziando le funzioni dell’amministratore ed allo stesso tempo agevolando notevolmente l’accessibilità ed il controllo sui bilanci condominiali.
Tratto da CORFOLE! del 12/2012, con 25.000 copie gratuite: la testata più diffusa del Levante © Riproduzione vietata
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