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attualita, diritto, edizione cartacea, esperti
02 Settembre 2013 | in categoria/e attualita diritto edizione cartacea esperti
DIRITTO UTILE - Notifica degli atti tributari a mezzo posta
Con una recente ordinanza (n. 13278 del 28 maggio 2013) la Suprema Corte di Cassazione si pronuncia ancora una volta in tema di notifica degli atti tributari a mezzo posta. Nel caso in esame un contribuente aveva eccepito l’illegittimità della notifica di un atto tributario sulla base del fatto che nel momento in cui il messo notificatore era arrivato presso la sua abitazione per la consegna, non aveva trovato nessuno in casa. Inoltre il messo, nonostante avesse inserito nella cassetta postale un avviso dell’avvenuto tentativo di notifica, non aveva indicato sull’avviso stesso il numero civico presso il quale aveva ricercato il contribuente. Sul punto i supremi giudici hanno affermato che, nel caso di notifica a mezzo posta e di irreperibilità relativa del destinatario, le modalità di notifica devono essere rigorosamente osservate e menzionate nell’avviso di ricevimento, deducendone che lì dove, come nel caso, dalla sola annotazione dell’agente postale riportata nell’avviso, non possa ricavarsi l’avvenuto puntuale espletamento di tutte le prescritte formalità, e segnatamente il luogo di immissione dell’avviso, la notifica non può ritenersi correttamente effettuata. Vi è da dire, tuttavia, che in quel caso vi era stato, prima della notifica, un errore dell’ Agenzia dell’entrate che non aveva indicato sull’atto da notificare il numero civico in cui risiedeva il contribuente. E’ comunque importante quanto ha statuito la Corte in merito a ciò che deve essere menzionato nell’avviso di ricevimento. Va anche rilevato che nel caso di irreperibilità temporanea del destinatario nella propria abitazione il messo notificatore dovrà inviare al destinatario stesso una raccomandata che lo avvisa dell’avvenuto recapito. Mi pare utile, infine, fare alcune precisazioni in merito ad un argomento di cui ho già parlato nei precedenti numeri del nostro giornale, ossia riguardo alla norma contenuta nel decreto del fare (ora convertito in legge) che vieta il pignoramento della prima casa da parte di Equitalia. Con nota del primo luglio 2013, la società di riscossione specifica che, perché si applichi la sopra indicata norma, la prima casa del contribuente deve essere anche l’unica di sua proprietà e il debitore deve risiedere anagraficamente in essa. Inoltre l’immobile non deve essere un immobile di lusso, (avente le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969), ovvero di villa (A/8), castello o palazzo di eminente pregio artistico o storico (A9); infine l’immobile deve essere catastalmente destinato ad uso abitativo.
A cura dell’avv. Gabriele Trossarello
CONTATTI: Tel 0185.938009 redazione@corfole.com
Tratto da CORFOLE! del 9/2013, con 25.000 copie gratuite: la testata più diffusa del Levante © Riproduzione vietata
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di Giansandro Rosasco
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