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edizione cartacea
10 Giugno 2024 | in categoria/e edizione cartacea
#commercialista - Il diritto di precedenza nei contratti a tempo determinato e stagionali
Il diritto di precedenza riconosce una posizione di vantaggio ai lavoratori che hanno svolto un periodo di lavoro a termine, continuativo o frazionato, presso lo stesso datore di lavoro complessivamente, compresi i periodi di sospensione di lavoro (malattia, infortunio, CIGO, CIGS, congedo di maternità ecc.). In assenza di specifiche indicazioni nei contratti collettivi applicabili all’impresa, il lavoratore che ha svolto attività per più di 6 mesi tramite uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda, acquisisce un diritto di precedenza per le assunzioni a tempo indeterminato relative alle stesse mansioni (nel medesimo livello di inquadramento e categoria legale di appartenenza). Non sono computati in tale limite né i periodi di lavoro svolti in somministrazione di lavoro a termine, né quelli durante i quali il dipendente è stato impiegato con differenti tipologie contrattuali (id est, tempo indeterminato, apprendistato, ecc.). Parimenti, non rilevano eventuali rapporti di lavoro non subordinati (collaborazioni coordinate e continuative) o svolti in tirocinio formativo. Tra i destinatari del diritto di precedenza, una posizione di specifico vantaggio è riconosciuta alle lavoratrici madri, comunque riferite alle medesime mansioni. Alla maternità sono equiparate le adozioni e gli affidamenti. Nel caso di più potenziali beneficiari del diritto di precedenza, il datore di lavoro potrà liberamente scegliere, nel rispetto dei generali criteri di correttezza e buona fede, nonché del principio di non discriminazione. La legge impone al lavoratore l’onere di attivazione: il dipendente che intenda esercitare la propria prelazione ne deve dar comunicazione per iscritto al proprio ex datore di lavoro. L’esercizio del diritto di precedenza – che si riferisce alle assunzioni effettuate nei 12 mesi successivi alla cessazione del rapporto – è soggetto a un termine di decadenza di 6 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Le attività stagionali
In estrema sintesi, non trovano applicazione le limitazioni sulla durata massima dei rapporti tra le parti, quelle relative alla necessaria indicazione delle causali legittimanti il termine, né quelle inerenti alle pause tra un contratto a tempo determinato e il successivo. Per il lavoratore stagionale non è richiesto che il o i rapporti a tempo determinato abbiano una durata complessivamente superiore al semestre; inoltre, il diritto di precedenza, oltreché per le nuove assunzioni a tempo indeterminato, vale anche per le medesime attività stagionali. A fronte di tale contenuto più ampio, tuttavia, al lavoratore stagionale è imposto un onere di attivazione più tempestivo: l’esercizio del diritto di prelazione deve essere effettuato sempre con comunicazione scritta entro 3 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.
A cura del dott. Francesco Mandolfino
Per consulenze:
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