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    07 Febbraio 2019 | in categoria/e diritto edizione cartacea

    #DIRITTOUTILE - Come avviene l'usucapione di un terreno agricolo?

    #DIRITTOUTILE - Come avviene l'usucapione di un terreno agricolo?

    Giovanni (nome di fantasia per motivi di privacy) ci chiede come poter usucapire un terreno agricolo.
    I presupposti fondamentali dell’usucapione sono il possesso di un determinato bene da parte del soggetto che intende usucapire e il decorso di un certo arco temporale entro il quale tale possesso deve perdurare. Con la parola “possesso” intendiamo quella situazione di fatto per la quale un soggetto si comporta nei confronti della cosa come se ne fosse a tutti gli effetti il proprietario.
    Nel caso specifico che ci riguarda, ossia i terreni agricoli, la principale norma di riferimento è l’art. 1159 bis  del codice civile rubricato “usucapione speciale per la piccola proprietà rurale”. Per la piccola proprietà rurale è sufficiente ad usucapire un periodo di possesso quindici anni (inferiore ai venti imposti dalla regola generale). Più precisamente il predetto  periodo quindicennale è sufficiente ad usucapire la proprietà dei fondi rustici con annessi fabbricati che siano situati in comuni classificati come montani.
    La legge prevede, altresì, la possibilità di usucapire a seguito di un possesso protratto per almeno quindici anni anche terreni non ricompresi in comuni non classificati montani dalla legge, purchè essi abbiano un reddito catastale che non superi il limite delle allora 350.000 lire, fissato dalla legge n. 346/1976 e che sia stato, almeno inizialmente, effettivamente utilizzato per attività agricola (si veda Cass. n. 8778/2010).
    La Cassazione ha altresì stabilito che con la procedura di cui all’art. 1159 bis. c.c. è possibile usucapire solo la proprietà e non anche gli altri diritti reali di godimento (per esempio il diritto di servitù).
    Infine, il già citato art. 1159 bis c.c., prevede che  un fondo rustico con annessi fabbricati possa essere  usucapito nel termine ancor più breve di cinque anni purchè il fondo si trovi in uno dei comuni classificati montani, l’acquisto sia avvenuto nei confronti di chi non ne era il proprietario, ma in virtù di un titolo idoneo (trascritto nei pubblici registri immobiliari) a trasferire la proprietà: in questo caso il periodo valido per usucapire matura in cinque anni dalla data di trascrizione del titolo nei pubblici registri immobiliari.   

    A cura dell'avv. Gabriele Trossarello
    Studio a Chiavari
    e a Gattorna
    Per quesiti legali:
    Tel 0185.931015
    gtross@libero.it


     


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