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attualita, diritto, edizione cartacea, esperti
04 Settembre 2016 | in categoria/e attualita diritto edizione cartacea esperti
USUCAPIONE E RAPPORTO DI AMICIZIA
Tra le numerose lettere arrivate questo mese, segnaliamo la e-mail di Diego (nome di fantasia per motivi di privacy).
Il nostro affezionato lettore ci scrive di essere proprietario di un appezzamento di terreno nell’entroterra, acconsentendo al suo amico Federico (anche qui usiamo un nome di fantasia), suo compagno di scuola ai tempi delle elementari, di coltivarlo e tenere per sé i relativi frutti. Tutto ciò in attesa di decidere se mettere in vendita il terreno oppure se sfruttarlo direttamente. Passati vent’anni, Federico ha notificato un atto giudiziario all’amico Diego al fine di ottenere una sentenza che dichiarasse l’intervenuto acquisto per usucapione. Il nostro lettore ci chiede se ha qualche possibilità di vincere la causa.
In un caso del genere mi sembra di poter dire che Diego possa stare abbastanza tranquillo. Qualora in giudizio il nostro lettore riesca a dimostrare di aver tollerato che Federico coltivasse il terreno di sua proprietà per mere ragioni di amicizia ed in attesa di decidere come sfruttare tale proprietà, non potrà essere dichiarato dal giudice l’intervenuto acquisto della proprietà per usucapione. Infatti, secondo una recente sentenza del Tribunale di Genova (30 settembre 2015, sez. III) per acquisire il diritto di proprietà per usucapione “Occorre un comportamento non interrotto che dimostri inequivocabilmente l’intenzione di esercitare un potere del tutto corrispondente a quello del proprietario e, dunque, anche all’esterno una indiscussa e piena signoria di fatto sulla cosa, esplicitata con pienezza, esclusività e continuità in contrapposizione con l’inerzia del titolare del diritto. L’inequivocità del possesso viene meno laddove il godimento della cosa, lungi dal rilevare l’intenzione del soggetto di svolgere una attività corrispondente al diritto di proprietà, possa invece spiegarsi con la tolleranza dimostrata dal proprietario che ha consentito il godimento altrui per spirito di condiscendenza o ragioni di amicizia o di parentela o di buon vicinato” (V. anche Cass. 9 maggio 2008 n. 11624).A cura dell’avvocato
Gabriele Trossarello
Tel 0185.931015
redazione@corfole.com
I commenti dei lettori
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