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attualita, diritto, edizione cartacea, esperti
02 Giugno 2017 | in categoria/e attualita diritto edizione cartacea esperti
DIRITTO UTILE - Lei rimane vedova, i parenti del defunto chiedono la loro quota della casa in cui vive. Che fare?
DIRITTO DI ABITAZIONE E QUOTA DI LEGITTIMA
Rebecca (nome di fantasia per motivi di Privacy) ci scrive di essere diventata vedova da poco. Lei e il marito vivevano nella casa di proprietà del coniuge. Ora gli eredi del marito vorrebbero procedere alla divisione dell’intero asse ereditario e chiedono, al fine di calcolare la quota di legittima di non tenere conto del diritto di abitazione e di uso dei mobili della casa coniugale in capo alla moglie del de cuius (spettante ad essa per legge). Rebecca ci chiede se tale sistema di calcolo sia corretto oppure no.
Secondo l’ultimo orientamento della Cassazione, il metodo di calcolo proposto dagli eredi del marito non è corretto. Infatti, i giudici della suprema Corte hanno stabilito che la quota di legittima (ossia la quota di cui il de cuius non può disporre per testamento) va calcolato deducendo dal valore dell’asse ereditario quello del diritto di abitazione del coniuge. E solo dopo va operata la divisione dell’asse ereditario (si veda Cass. 4837/2013).
DIVIETO DI PATTI SUCCESSORI
Gino (nome di fantasia per motivi di privacy) ci scrive di avere un debito con Sergio (nome di fantasia) e che vorrebbe pagarlo con il denaro che, con altissima probabilità, gli arriverà a seguito del decesso di un ricco parente. Pertanto Gino vorrebbe accordarsi per iscritto con Sergio affinchè quest’ultimo ritenga il pagamento futuro satisfattivo di ogni sua pretesa. Gino ci chiede se tale accordo sia lecito o no.
Devo rispondere negativamente. Infatti, ai sensi dell’art. 458 del codice civile: “E’ (…) nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta (…)” . In vero, il nostro ordinamento vieta i patti successori al fine di far godere al testatore della libertà di disporre dei propri beni per tutta la durata della vita. Tale libertà sarebbe chiaramente compressa se, prima dell’apertura della successione, parte del patrimonio del de cuius fosse già vincolato a favore di una certa persona. E’ necessario affermare, più ingenerale che è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione. L’unica deroga a tale disposizione è il c.d.” patto di famiglia”: è consentito, infatti, ad un imprenditore, tramite atto pubblico da stipularsi davanti ad un notaio, disporre che la sua azienda alla sua morte passi in proprietà (o comunque nella titolarità) di taluno dei figli e non di altri.A cura dell’avvocato
Gabriele Trossarello
Tel 0185.931015
Mail: gtross@libero.it
I commenti dei lettori
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