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diritto, edizione cartacea, esperti
01 Marzo 2010 | in categoria/e diritto edizione cartacea esperti
DIRITTO UTILE -LA FAMIGLIA DI FATTO
A cura dell'avv. Gabriele Trossarello - Contatti 0185.938009 redazione@corfole.com
Dalle domande che - frequentemente - mi vengono poste da componenti di coppie di fatto, mi rendo conto che vi sono ancora molti dubbi in materia. Per questo ritengo utile, su questo numero, approfondire un poco tale tematica.
Si definisce “famiglia di fatto” l’unione stabile e la comunione di vita spirituale e materiale di un uomo e una donna non sposati fra loro, ed eventualmente dei loro figli; si suole anche parlare di convivenza more uxorio. Tali coppie, pur formando quella che sostanzialmente si presenta come una famiglia, non costituiscono la cosiddetta famiglia legittima che presuppone un matrimonio valido agli effetti civili. Situazioni del genere tendono a diffondersi, nel nostro come in altri paesi, e pongono non pochi interrogativi su quale debba essere l’atteggiamento del diritto nei loro confronti. Una completa equiparazione fra la condizione giuridica delle coppie non sposate a quella dei coniugi sarebbe da un lato in contrasto con l’art. 29 comma 1 della Costituzione che indubbiamente assegna alla famiglia “fondata sul matrimonio” una posizione privilegiata all’interno dell’ordinamento italiano, ma dall’altro lato sarebbe in contrasto anche con la stessa volontà degli interessati che hanno liberamente scelto di non sposarsi evitando così in tutto o in parte le conseguenze legali del coniugio.
Tuttavia, deve altrettanto escludersi l’assoluta irrilevanza giuridica di questo tipo di legami. La stessa Costituzione, infatti, mostra attenzione ad un concetto di famiglia che non si riduce nei confini della sola famiglia legittima.
I conviventi, quindi, non sono agli occhi della legge dei perfetti estranei, ma sulle tutele giuridiche di cui godono e sulle conseguenze legali che la loro relazione determina sussistono pareri contrastanti. Esercizio della potestà genitoriale, adozione, rapporti personali e patrimoniali, diritti ereditari, sono solo alcune delle tematiche di difficile soluzione nell’ambito di queste realtà sociali. In qualche caso ricorrono espresse previsioni legislative, ma in prevalenza è la giurisprudenza ad affrontare e risolvere le situazioni che via via le vengono sottoposte. In generale si può affermare che la propensione ad attribuire rilevanza alle coppie conviventi è meno contrastata quando sono in gioco questioni di tipo patrimoniale piuttosto che aspetti inerenti le relazioni personali. Recentemente si discute anche di forme di autoregolamentazione degli interessati attraverso la stipula di “accordi di convivenza” ovverosia contratti atipici atti a disciplinare consensualmente gli aspetti (per lo più economici) delle unioni di fatto e della loro eventuale rottura con la precipua finalità di evitare conflitti.
Tali accordi potranno regolamentare ad esempio i rapporti patrimoniali tra conviventi, la costituzione di un fondo comune per le spese effettuate nell'interesse del nucleo famigliare, il versamento di una somma di denaro in caso di rottura del rapporto, l'assegnazione dell'abitazione famigliare. Ma sussiste pur sempre la difficoltà di individuare il confine tra patti che costituiscono legittimo esercizio dell’autonomia privata e il principio della tipicità dell’atto di matrimonio che non ammette surrogati.
I commenti dei lettori
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