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diritto, edizione cartacea, esperti
05 Giugno 2012 | in categoria/e diritto edizione cartacea esperti
DIRITTO UTILE - INSTALLAZIONE ASCENSORE CONDOMINIALE
A cura dell’avv. Gabriele Trossarello Contatti: Tel 0185.938009 redazione@corfole.com
Qualora tutti i condomini siano favorevoli all’installazione non si verificano problemi, ma nel caso così non fosse l’art.1136 c.c. prevede che la delibera di approvazione debba essere adottata “con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio ed i due terzi del valore dell’edificio”. Tale requisito trova giustificazione nell’art.1120 c.c. in quanto l’installazione di un ascensore costituisce un’innovazione. Ovviamente chi si fosse dichiarato inizialmente contrario all’opera non ha l’obbligo di partecipare ai relativi oneri, potendo però in un secondo tempo avvalersi del servizio versando la propria quota e facendosi poi carico delle conseguenti spese di manutenzione. Occorre precisare che esistono particolari innovazioni di per sé vietate e che proprio per questo necessitano dell’approvazione all’unanimità, quelle per intenderci che seppur votate dalla maggioranza degli aventi diritto compromettono la facoltà di godimento anche di uno solo di essi rispetto a tutti gli altri. L’opera in questione può comunque essere realizzata, ma solo nel caso in cui al danno cagionato corrisponda un vantaggio che possa compensarlo. In concreto basti pensare ai proprietari degli appartamenti posti al piano terra i quali vengano privati dell’andito e della corrispondente porzione di scale per essere dotati di un impianto di ascensore realizzato a cura e spese di una parte dei titolari delle rimanenti unità abitative. In questo caso pur essendo compromessa la possibilità di usufruire della cosa comune, ne viene offerto un godimento diverso, ma sicuramente migliore e decisamente più vantaggioso.
Veniamo ora al caso in cui all’interno dell’edificio sia presente una persona disabile e quindi l’esistenza dell’ascensore si riveli necessaria. L’art.2 della legge 9 gennaio 1989 n.13 prevede norme finalizzate al superamento o all’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati conferendo all’assemblea condominiale il potere di approvare le necessarie innovazioni con le maggioranze (meno restrittive) di cui ai commi secondo e terzo dell’art.1136 c.c. ovvero la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio ed in seconda battuta un terzo dei partecipanti al condominio ed almeno un terzo dell’edificio. Tuttavia la stessa legge non deroga al disposto dell’art. 1120 c.c. ove si vietano, come abbiamo visto, le innovazioni pregiudizievoli dell’uso delle parti comuni anche di un solo condomino.
Ciò significa che una barriera architettonica (la mancanza dell’ascensore) che provoca enormi difficoltà ad un soggetto disabile non può essere eliminata se questo comporta l’impossibilità di godimento di un bene comune anche per uno solo dei proprietari degli appartamenti costituenti un edificio. In tal senso si è pronunciata la Corte di Cassazione dichiarando nulla una delibera assembleare con la quale si era decisa l’installazione di un ascensore previa la forte riduzione dell’ampiezza delle scale poiché ciò comportava una grave menomazione agli utilizzatori delle stesse, rendendo arduo il passaggio contemporaneo di più persone ed il trasporto di oggetti (Cass. Civ. sent. 12847/2007).
Tratto da CORFOLE! del 6/2012, con 25.000 copie gratuite: la testata più diffusa del Levante © Riproduzione vietata
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