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diritto, edizione cartacea, esperti
02 Maggio 2012 | in categoria/e diritto edizione cartacea esperti
DIRITTO UTILE - RUMORI E LORO TOLLERABILITA'
A cura dell’avv. Gabriele Trossarello
Contatti: Tel 0185.938009 redazione@corfole.com
Buona parte delle liti condominiali riguardano lamentele sull’eccessiva rumorosità proveniente dalle altrui unità immobiliari. In questo senso va ricordato che esistono specifiche norme che tutelano il riposo e la tranquillità dei vari condomini. Lo stesso regolamento condominiale può prevedere il divieto di porre in essere attività che possano arrecare disturbo nel corso di determinate fasce orarie.
Dal punto di vista normativo la materia del rumore è regolata dall’art. 844 c.c., dall’art. 659 c.p. (disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone) e dalla legge sull’inquinamento acustico (legge n. 447 del 1995). In particolare l’art. 844 c.c. consente al soggetto che ritenga di essere vittima di immissioni sonore che superino la “normale tollerabilità”, di ottenere la cessazione delle stesse ed il risarcimento degli eventuali danni in sede giudiziale. La legge 447/1995 e successive modificazioni affronta invece la questione del rumore partendo dal presupposto che l’interesse collettivo ad uno standard di vita qualitativamente alto va sempre e comunque contemperato alle esigenze della produzione e dell’economia in generale.
In quest’ottica il rumore può essere considerato accettabile qualora risulti ricompreso, a seconda delle zone e delle fasce orarie, fra i 25 e i 50 decibel. I concetti di “normale tollerabilità” e di “accettabilità” però non coincidono in quanto un rumore che rientra nei parametri di cui sopra può essere ritenuto dal giudice come non tollerabile in quanto vi sono da considerare particolari situazioni esistenti fra condomini, così come la particolare destinazione urbanistica assegnata ad un edificio o ad una porzione di esso. Il criterio di valutazione civilistico della soglia di tollerabilità si basa infatti sul concetto di “rumore di fondo” ovvero quell’insieme di suoni continui e caratteristici di una zona al quale si sovrappongono rumori più intensi. Ovviamente tanto è più forte il rumore di fondo, tanto più alta è la soglia di sopportabilità. In genere sono ritenute intollerabili le immissioni che superano tale valore di 5 decibel durante il giorno e di 3 durante la notte.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 939 del 17/1/2011, ha stabilito che le immissioni sonore, seppur comprese nei parametri di legge, possono considerarsi comunque intollerabili qualora non rispettino i principi dettati dall’art. 844 c.c. In questo senso è evidente che se all’interno del medesimo edificio sono presenti aree adibite a civile abitazione ed aree a destinazione commerciale (es. bar e negozi), l’intensità del rumore prodotto avrà valori differenti. In tal caso la giurisprudenza tende a far prevalere la tutela delle esigenze di vita legate all’abitazione rispetto a quelle connesse alle attività economiche, portando così a considerare non tollerabili e quindi illecite dal punto di vista civilistico, anche immissioni che non superano i limiti previsti dalle norme di interesse generale.
Tratto da CORFOLE! del 5/2012, con 25.000 copie gratuite: la testata più diffusa del Levante © Riproduzione vietata
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