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diritto, edizione cartacea, esperti
03 Aprile 2012 | in categoria/e diritto edizione cartacea esperti
DIRITTO UTILE - IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
A cura dell’avv. Gabriele Trossarello
Contatti: Tel 0185.938009 redazione@corfole.com
Ai sensi dell’art. 1882 c.c., per contratto di assicurazione si intende l’accordo mediante il quale un soggetto (assicurato) versa ad un altro soggetto (assicuratore), una somma definita “premio”, ricevendo in cambio il diritto ad essere risarcita qualora si verifichino determinate circostanze previste dal contratto stesso. L’art. 1883 c.c. statuisce che l’impresa di assicurazione non possa essere esercitata se non da un ente di diritto pubblico o da una società per azioni e secondo le norme stabilite dalle leggi speciali. Il contratto di assicurazione è il tipico accordo aleatorio in quanto le parti non possono conoscere con certezza quale delle due ne trarrà vantaggio trattandosi di eventi futuri, comunque incerti e spesso dannosi.
Ad esempio l’assicurazione sulla vita è un contratto che può essere stipulato per il caso di morte (in tal caso verrà pagato al beneficiario un indennizzo a seguito del decesso dell’assicurato) o per il caso di vita oltre un certo termine di un individuo (l’indennizzo sarà pagato al raggiungimento di un’età prestabilita) oppure a carattere misto (in questo caso il premio sarà corrisposto al beneficiario in caso di morte dell’assicurato oppure direttamente allo stesso qualora raggiunga l’età indicata). La designazione del beneficiario (solitamente un congiunto) può essere inserita direttamente all’interno del contratto di assicurazione, oppure trasmessa all’assicuratore attraverso apposita dichiarazione sottoscritta oppure con testamento redatto dall’assicurato. Con le stesse modalità è possibile (art. 1921 c.c.) revocare il beneficiario nominandone un altro. Ai sensi dell’art. 1923 c.c. le somme dovute in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili.
Altra tipologia di contratto è la RCA che riguarda la circolazione di veicoli (L. 990 del 24/12/1969 poi modificata dal D. lgs 209/2005) ed è resa obbligatoria per legge nei casi di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore. Le assicurazioni cosiddette “index” sono –invece- contratti in cui l’entità del capitale assicurato e quindi del premio spettante all’assicurato dipende dal valore di un indice azionario o di un altro valore di riferimento. Spesso sono previste delle garanzie quali la restituzione all’investitore di una somma pari al capitale versato o comunque di un capitale minimo. Mentre le assicurazioni “unit-linked” sono contratti in cui l’entità dell’importo assicurato dipende dal valore delle quote di fondi di investimento costituiti dalla stessa impresa assicuratrice oppure da organismi di investimento collettivi, in cui vengono investiti i premi versati dal cliente. Può essere previsto il pagamento del premio in unica soluzione o a scadenze periodiche. Talvolta l’assicuratore conclude il contratto in virtù di dichiarazioni prestate dall’assicurato che si rivelano inesatte o reticenti in relazione a situazioni che, se conosciute in precedenza, non avrebbero consentito la stipula. Qualora l’assicurato abbia agito con dolo o colpa grave, l’assicuratore potrà invocare l’annullamento del contratto entro tre mesi dal momento in cui è venuto a conoscenza della scorrettezza. Ovviamente nel caso in cui si verifichi un sinistro entro la scadenza di detto termine, l’assicuratore potrà astenersi dal liquidare il proprio cliente. In tutti gli altri casi, ovvero in assenza di dolo e colpa grave, egli potrà recedere dal contratto nei termini appena indicati e nel caso in cui il sinistro avvenga prima che l’assicuratore abbia comunicato la propria intenzione di recedere, la somma dovuta sarà ridotta a quella che si sarebbe versata nel caso in cui si fosse conosciuto l’esatto stato delle cose.
Tratto da CORFOLE! del 4/2012, con 25.000 copie gratuite: la testata più diffusa del Levante © Riproduzione vietata
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