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diritto, edizione cartacea, esperti
01 Marzo 2009 | in categoria/e diritto edizione cartacea esperti
DIRITTO UTILE - IL FONDO INTERCLUSO
A cura dell'avv. Gabriele Trossarello - Contatti 0185.938009 redazione@corfole.com
Non capita infrequentemente in Valfontanabuona che ci si ritrovi proprietario di un fondo intercluso, cioè senza sbocco diretto sulla via pubblica. Come dico sempre ai Clienti, ovviamente non si puo’ costringere una persona che abbia acquistato un pezzo di terreno magari in cima ad un monte a comprare anche tutti gli altri terreni che lo dividono dalla prima via pubblica per costruirvi una strada; per questo interviene il codice civile con gli articoli 1051 c.c. (e ricordiamoci che le norme del codice civile altro non sono se non il buon senso maturato in centinaia, se non migliaia di anni) che prevedono: “il proprietario il cui fondo è circondato da fondi altrui e che non ha uscita sulla via pubblica né può procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio ha diritto di ottenere il passaggio sul fondo vicino per la coltivazione e il conveniente uso del proprio fondo. Il passaggio si deve stabilire in quella parte per cui l’accesso alla via pubblica è più breve e riesce di minore danno al fondo su cui è consentito... le stesse disposizioni si applicano nel caso in cui taluno avendo un passaggio sul fondo altrui abbia bisogno ai fini suddetti di ampliarlo per il transito dei veicoli anche a trazione meccanica. …”.
Fondo dominante è il fondo intercluso, sia che l’interclusione sia assoluta (cioè quando il fondo dominante non ha nessun tipo di accesso sulla via pubblica), sia quando sia relativa e cioè ci si possa in qualche modo procurare l’accesso ma solo con un eccessivo dispendio o disagio o, infine, quando ci si trovi in un caso in cui bisogna ampliare un accesso già esistente. Fondo servente è il fondo del vicino che ha, invece, diretto accesso alla via pubblica, sul quale dovrà esercitarsi il passaggio da parte del titolare del fondo dominante. Ricordiamo a chi ci legge che –però- non tutti i fondi possono diventare serventi e cioè essere gravati da una servitù coattiva di passaggio: per legge sono esclusi le case, i giardini e le aie.
Strada pubblica è invece qualsiasi strada, anche in stato di abbandono o di degrado per mancanza di manutenzione. Alle strade pubbliche vengono equiparate le strade vicinali, mentre non lo sono il mare, i laghi, i fiumi, le spiagge, ecc. Dal punto di vista della procedura per ottenere una servitù coattiva di passaggio, il proprietario del fondo dominante deve citare in giudizio (nel nostro caso nanti il Tribunale di Chiavari, salvo che per il Comune di Tribogna, che ricade sotto la giurisdizione di Genova) il proprietario del fondo vicino, con il solo onere di provare lo stato di interclusione del proprio fondo (assoluta o relativa), spettando poi al Giudice di merito accertare il concreto luogo di esercizio della futura servitù, con i criteri della maggior brevità dell’accesso alla via pubblica e del minore aggravio per il fondo servente. In concreto avverrà che il Giudice nomini un consulente tecnico d’ufficio (normalmente un geometra o altro tecnico di sua fiducia) che vada a determinare il percorso della futura servitù sulla scorta della indicazioni dategli dal Giudice.
Ricordiamo infine che al proprietario del fondo servente andrà versata un’indennità proporzionata al danno cagionato dal passaggio, anch’essa in concreto determinata dal Tribunale.
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