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diritto, edizione cartacea, esperti
01 Luglio 2010 | in categoria/e diritto edizione cartacea esperti
DIRITTO UTILE - Violenza nel corso di eventi sportivi: il "d.a.spo."
A cura dell'avv. Gabriele Trossarello - Contatti 0185.938009 redazione@corfole.com
Il crescente fenomeno della violenza durante le manifestazioni sportive, in particolare quelle calcistiche, ha indotto il legislatore ad inserire nel nostro ordinamento misure di sicurezza sempre più restrittive in linea con quelle adottate dagli altri Paesi d’Europa. La prima normativa nazionale in tal senso è stata introdotta con la legge 13 dicembre 1989, n. 401 a cui sono seguiti una serie di decreti - legge per far fronte al proliferare di fenomeni di violenza dentro e fuori dagli stadi, per giungere infine alla c.d. “legge Amato”, emanata nel 2007 sulla scia dei tristi eventi verificatisi al termine del derby di serie A tra Catania e Palermo, culminati con la morte dell’ispettore Raciti. Il “d.a.spo.” è il divieto di accedere alle manifestazioni sportive e costituisce, ad oltre vent’anni dalla sua introduzione, il cardine del sistema di repressione e prevenzione delle condotte criminose nei luoghi ove si svolgono gare agonistiche. E’ il questore a disporre il “d.a.spo.” vietando ai destinatari l’accesso agli impianti ove si disputano le competizioni in questione ed eventualmente ordinando agli stessi di recarsi personalmente presso l’ufficio o comando di polizia durante gli orari in cui hanno luogo le partite. Vengono colpiti dal “d.a.spo.” coloro i quali, in occasione di eventi sportivi, siano stati denunciati o condannati per possesso di armi, oggetti atti ad offendere ed immagini e simboli razzisti o discriminatori, per essere stati protagonisti di violenze, lancio di oggetti, superamento di recinzioni, occultamento della propria identità con caschi o quant’altro o per aver incitato o indotto altri a mettere in atto tali condotte. Il “d.a.spo.” inoltre si applica anche ai minori di 18 anni, purchè abbiano compiuto gli anni 14, il provvedimento del questore viene notificato a coloro i quali esercitano la patria potestà. Il divieto di presenziare alle manifestazioni può avere durata minima di uno, per arrivare ad un massimo di 5 anni e si applica a comportamenti verificatisi in un arco temporale compreso fra le 24 ore precedenti e le 24 successive allo svolgimento degli eventi. Dal punto di vista procedurale, il provvedimento va comunicato al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale del luogo ove sono avvenuti i fatti, il quale ne chiede la convalida al giudice per le indagini preliminari entro 48 ore dalla notifica. La normativa del 1989 prevede, per una serie di reati, la cosiddetta “flagranza differita” nel caso in cui non sia possibile procedere immediatamente all’arresto del colpevole per ragioni di sicurezza ed incolumità pubblica, ci si avvale della documentazione video – fotografica per l’individuazione del soggetto che sarà poi arrestato entro le 48 ore successive al fatto. Presupposti del “d.a.spo.” sono dunque: l’identità certa del soggetto, la pericolosità dello stesso, un fatto avvenuto in occasione di manifestazioni sportive, l’informativa di reato e la comunicazione al soggetto dell’inizio del procedimento a suo carico. Al momento estromettere e quindi privare del piacere di assistere alle gare gli individui più pericolosi, anche sulla base di una semplice denuncia, appare il miglior strumento per rendere sicuri stadi, impianti sportivi e zone immediatamente prossime ad essi.
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