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diritto, edizione cartacea, esperti
01 Aprile 2010 | in categoria/e diritto edizione cartacea esperti
DIRITTO UTILE - I PATTI DI FAMIGLIA
A cura dell'avv. Gabriele Trossarello - Contatti 0185.938009 redazione@corfole.com
L’art. 458 c.c. stabilisce il divieto dei cosiddetti “patti successori”, ciò significa che il nostro ordinamento prevede la nullità per tutte le convenzioni con cui un soggetto dispone di una successione ancora prima che questa sia stata aperta. In particolare è impedita al de cuius l’attribuzione di propri beni ad altri soggetti prima che sia stata aperta la successione e quindi prima del decesso, così come la disposizione di diritti che potrebbero derivargli in un prossimo futuro a seguito dell’altrui successione, né tantomeno potrà rinunciare in anticipo a tali diritti. Unico strumento valido di disposizione in vita del proprio asse ereditario è il testamento che, in quanto atto unilaterale, può essere revocato in qualsiasi momento da colui che lo ha redatto, garantendo al decuius la massima libertà e disponibilità del proprio patrimonio. La legge n. 55 del 2006 ha recentemente introdotto una deroga al succitato divieto con la previsione dei cosiddetti “patti di famiglia” ovvero contratti previsti dall’art. 768 bis c.c., con i quali l’imprenditore, nel rispetto delle disposizioni relative alle imprese familiari e delle norme che regolano le varie tipologie societarie, trasferisce gratuitamente in tutto od in parte, l’azienda ad uno o più discendenti in tempi antecedenti all’apertura della successione. In tal modo si è fornita la possibilità di provvedere in vita quantomeno all’avvicendamento generazionale delle proprie attività economiche, nel rispetto ovviamente degli altri eredi legittimi, evitando così di disperdere un patrimonio aziendale accumulato in anni di attività. L’imprenditore avrà dunque la possibilità di programmare il proseguimento dell’impresa optando per una conduzione improntata alla tradizione familiare od in alternativa cedendo a terzi la direzione dell’attività. Il patto di famiglia deve essere concluso per atto pubblico a pena di nullità e con la partecipazione del coniuge, nonché di tutti coloro che al momento della redazione risulterebbero legittimari qualora si aprisse la successione dell’imprenditore. Nell’ambito delle società di persone (società semplice, società in nome collettivo ed in accomandita semplice) la cessione della partecipazione sociale attraverso un patto di famiglia comporta l’introduzione di nuovi soggetti nell’originario patto sociale e pertanto deve essere approvata all’unanimità dai soci. Mentre nelle società di capitali (società per azioni, società a responsabilità limitata e società in accomandita per azioni) la partecipazione sociale è generalmente trasferibile nella massima libertà salvo diverse disposizioni statutarie. Ovviamente sarà obbligo di colui che riceve l’azienda o le quote azionarie provvedere a liquidare i diritti ereditari spettanti ai legittimari che non hanno ricevuto tali beni versando una somma corrispondente al valore delle quote previste agli artt. 536 e ss. c.c. La convenzione così stipulata potrà essere sciolta o modificata attraverso la conclusione di un diverso contratto o mediante recesso, qualora sia previsto dal testo contrattuale, accompagnato da dichiarazione agli altri contraenti certificata da un notaio.
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