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    diritto, edizione cartacea, esperti

    01 Novembre 2010 | in categoria/e diritto edizione cartacea esperti

    DIRITTO UTILE - LA DIVISIONE EREDITARIA

    A cura dell'Avv. Gabriele Trossarello Tel 0185.938009 redazione@corfole.com
    DIRITTO UTILE -  LA DIVISIONE EREDITARIA

    A cura dell'avv. Gabriele Trossarello - Contatti 0185.938009 redazione@corfole.com

    La divisione ereditaria è l’evento conclusivo di tutta la fase successoria e consiste nell’attribuzione a ciascuno degli eredi della titolarità esclusiva su una quota determinata di uno o più beni facenti parte dell’asse. Essa consiste in tutta una serie di operazioni giuridiche finalizzate allo scioglimento della comunione venutasi a costituire fra i vari coeredi in seguito alla dipartita del de cuius. Sono legittimati a richiedere la divisione (tale diritto è imprescrittibile!), oltre all’erede universale, gli eventuali coeredi ed anche colui che gode del diritto di usufrutto su una quota del patrimonio. Ai sensi dell’art. 715 c.c. qualora tra i chiamati a succedere vi sia un concepito la divisione non potrà aver luogo prima della nascita del medesimo. La divisione sarà sospesa anche in pendenza di un giudizio sulla legittimità o sulla filiazione naturale di colui che, in caso di esito positivo, sarebbe chiamato a succedere. La divisione può avvenire contrattualmente se tutti i coeredi acconsentono e si perfeziona con l’accordo tramite il quale si attua lo scioglimento della comunione e la relativa attribuzione reciproca dei beni nel rispetto delle quote. Nel caso in cui manchi l’unanimità dei consensi si percorre la via giudiziale (con i costi e tempi che ne conseguono!) davanti al giudice competente per territorio ed alla presenza di tutti  gli eredi. In una prima fase avviene l’accertamento del diritto alla divisione e successivamente si passa alla determinazione delle porzioni. Per prima cosa si individuano i beni costituenti la massa attiva e si provvede al risanamento delle eventuali passività. I coeredi possono decidere di alienare parte dei beni ereditati al fine di pagare i debiti a carico della comunione evitando così di anticipare tali somme di tasca propria. Ai sensi degli artt. 724 e 725 i discendenti del de cuius che abbiano ricevuto beni in donazione dovranno conferire gli stessi nella massa ereditaria oppure trattenerli imputando alla loro quota il valore degli stessi. Infine avviene “la stima” ovvero la valutazione in denaro al momento della divisione (e non dell’apertura della successione) della parte immobiliare e la conseguente formazione dei lotti che dovranno comprendere ciascuno una quantità di beni immobili, mobili e crediti di eguale natura. Qualora un bene immobile risulti difficilmente divisibile lo stesso potrà essere assegnato, ai sensi dell’art. 720, ad uno o più eredi per intero secondo il criterio preferenziale in favore del condividente titolare della quota maggiore. Costituite le porzioni e divenuto esecutivo il progetto di divisione, ai sensi dell’art. 729 c.c., si passa all’assegnazione. Si ritiene che la divisione abbia carattere retroattivo e pertanto ciascun erede viene considerato proprietario della propria quota a decorrere dal giorno di apertura della successione, come se la comunione non vi fosse mai stata.


     


    I commenti dei lettori
    sebastianoattardi@msn.com :

    Nella sua sintesi, quasi giornalistica, l'articolo in oggetto riveste particolare importanza e valenza giuridica, perchè chiarisce, tra l 'altro, alcuni importanti " passaggi" obbligatori dell'eredità.Tra questi, il momento rispetto al quale si deve far risalire il valore venale dei beni facenti parte della massa ereditaria . Complimenti.
    Catania 26.4.2011. avv. Sebastiano Attardi


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