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diritto, edizione cartacea, esperti
08 Settembre 2011 | in categoria/e diritto edizione cartacea esperti
DIRITTO UTILE - Le invenzioni brevettabili
A cura dell’avv. Gabriele Trossarello Contatti: Tel 0185.938009 redazione@corfole.com
All’interno del nostro ordinamento si definisce “invenzione” (dal latino invenire, cioè trovare) quella particolare ed originale soluzione di un problema di tipo tecnico ovvero quell’idea o realizzazione che porta ad un progresso tecnologico. L’art. 45 del “Codice della proprietà industriale” stabilisce che possano costituire oggetto di brevetto le invenzioni, di ogni settore della tecnica, che sono nuove ed atte ad avere un’applicazione industriale. Lo stesso articolo ritiene non brevettabili: 1) le scoperte, le teorie scientifiche ed i metodi matematici; 2) i piani, i principi, i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale ed i programmi di elaboratore; 3) le presentazioni di informazioni; 4) i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale ed i metodi di diagnosi applicati al corpo umano od animale; 5) i procedimenti biologici volti all’ottenimento di nuove razze animali o vegetali derivanti dalla modifica genetica di altre varietà comprese quelle ottenute attraverso l’ingegneria genetica.
Un’invenzione per essere brevettabile necessita di alcuni requisiti:
1) ‘industrialità’, ovvero l’attitudine dell’invenzione ad avere un’applicazione industriale per la quale il suo oggetto può essere fabbricato od utilizzato in qualsiasi genere d’industria, compresa quella agricola (art. 49);
2) “novità”, si considera come nuova l’invenzione che non è compresa nello “stato della tecnica” intendendosi “tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico, nel territorio dello Stato oppure all’estero, prima della data di deposito della domanda di brevetto, tramite una descrizione scritta od orale, una utilizzazione o qualsiasi altro mezzo” (art. 46);
3)’originalità’, ossia deve costituire un notevole ed apprezzabile progresso tecnico in quel determinato campo tanto da essere sconosciuta ad un tecnico medio del settore;
4) “liceità”, ovviamente non possono essere brevettate invenzioni la cui attuazione è contraria all’ordine pubblico o al buon costume.
Il brevetto è nullo qualora manchi dei requisiti appena descritti o rientri tra le invenzioni non-brevettabili e nel caso in cui la descrizione allegata in sede di deposito non comprenda tutte le informazioni necessarie alla sua realizzazione. La sentenza che accerta la nullità del brevetto viene immediatamente resa pubblica ed ha efficacia retroattiva. Il diritto ad essere riconosciuto autore dell’invenzione può essere fatto valere dall’inventore e, dopo la sua morte, dal coniuge e dai discendenti sino al secondo grado.
Il brevetto attribuisce al titolare il diritto di esclusiva sull’invenzione per 20 anni che decorrono dalla data di deposito della domanda, tale termine non è prorogabile né rinnovabile. Tale diritto ha efficacia solo all’interno dello Stato che lo ha rilasciato, anche se va ricordato che a partire dal 1 gennaio 2008 vi è la possibilità di ottenere la protezione di disegni e modelli industriali nell’ambito del territorio dell’Unione Europea
Tratto da CORFOLE! del 9/2011, con 25.000 copie gratuite: la testata più diffusa del Levante © Riproduzione vietata
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