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diritto, edizione cartacea, esperti
10 Luglio 2012 | in categoria/e diritto edizione cartacea esperti
DIRITTO UTILE - LA PRELAZIONE AGRARIA
A cura dell’avv. Gabriele Trossarello
Contatti: Tel 0185.938009 redazione@corfole.com
La prelazione attribuisce ad un soggetto il diritto di essere preferito rispetto ad altri, a parità di condizioni, nella stipula di un determinato contratto; può essere prevista per legge o derivare dalla volontà delle parti. Le prelazioni legali sono dotate di effetti reali, infatti il titolare dispone degli strumenti giuridici per esercitare il proprio diritto anche nei confronti dei terzi acquirenti il bene oggetto di prelazione. Il patto impone al concedente-venditore l’obbligo di informare il prelazionario circa le condizioni di vendita che sono state proposte, affinchè questi possa scegliere se esercitare o meno il proprio diritto. Tale comunicazione deve ovviamente contenere tutti gli elementi costitutivi della futura compravendita: il prezzo, i termini e le condizioni di pagamento. Sarà poi onere del prelazionario, una volta ricevuta tale dichiarazione, attivare il proprio diritto entro un lasso di tempo prestabilito. La prelazione agraria di cui all’articolo 8, legge 590/65, prevede la prelazione in favore dell’affittuario coltivatore diretto, del mezzadro, del colono e del compartecipante in caso di trasferimento a titolo oneroso dei fondi che sono stati ai medesimi concessi in affitto. Vi sono però tutta una serie di condizioni da soddisfare: il prelazionario deve aver coltivato il fondo da almeno due anni, non deve aver venduto nel biennio precedente fondi rustici di imponibile fondiario superiore a un valore corrispondente a lire mille (€ 0,52) ed il fondo per il quale intende esercitare la prelazione, in aggiunta ad altri già di sua proprietà, non deve superare il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa della famiglia. La proposta di vendita va comunicata dal proprietario al coltivatore con lettera raccomandata contenente il contratto preliminare e recante il nome dell’acquirente, il prezzo e le altre condizioni pattuite, compresa la clausola per la prelazione; il titolare dovrà esercitare il diritto entro trenta giorni dalla ricezione. Nel caso in cui il proprietario alienante ometta di effettuare la comunicazione o indichi un prezzo più alto rispetto a quello risultante dal contratto di vendita, è previsto il diritto di riscatto nei confronti del terzo- acquirente e dei suoi successivi aventi causa, da esercitarsi entro un anno dalla trascrizione in del contratto di compravendita. La qualità di coltivatore diretto deve essere mantenuta al momento nel quale viene esercitato il riscatto. Il coltivatore che esercita la prelazione è tenuto a versare il prezzo entro tre mesi, che decorrono dal trentesimo giorno dal ricevimento della comunicazione, salvo diverso accordo fra le parti; il termine è sospeso per non più di un anno se il titolare ha richiesto un mutuo. L’art. 7,1. 14 agosto 1971, n. 817, attribuisce invece il diritto di prelazione per l’acquisto di fondi agricoli “al coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita, purché sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti od enfiteuti coltivatori diretti”. La norma riconosce il diritto di prelazione al proprietario del fondo confinante, purché egli sia coltivatore diretto ed a patto che sul fondo offerto in vendita non vi sia altro coltivatore diretto, nel quale caso la prelazione non sorge. La prelazione in favore del proprietario del fondo confinante si basa, dunque, su due presupposti: il confinante deve essere proprietario e coltivatore diretto; in secondo luogo, sul fondo offerto in vendita non deve esservi un altro coltivatore diretto.
Tratto da CORFOLE! del 7/2012, con 25.000 copie gratuite: la testata più diffusa del Levante © Riproduzione vietata
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