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diritto, edizione cartacea, esperti
03 Ottobre 2013 | in categoria/e diritto edizione cartacea esperti
DIRITTO UTILE - Distanze legali:alberi e siepi
La normativa sulle distanze per gli alberi è contenuta all’interno del codice civile agli artt. 892-896 ed è rivolta ad evitare che si verifichi l’invasione del fondo altrui da parte di radici e/o rami o che le piante crescendo diminuiscano la quantità di luce e vista sulla proprietà del vicino. Ovviamente non sono interessate le piante sistemate in vaso, mentre lo sono tutte quelle interrate anche se contenute all’interno di vasche. L’art. 892 c.c. prevede che chi vuole seminare o piantare alberi in vicinanza dal confine debba osservare le distanze stabilite da regolamenti od usi locali o in mancanza le seguenti: le piante di alto fusto (cipressi, platani, pioppi, castagni, querce, ecc.) vanno poste a tre metri, intendendosi come tali quelle che in una determinata zona climatica superano agevolmente i 6-7 metri di altezza complessiva o sono comunque dotate di un tronco che superi i 3 metri di altezza dal terreno alle prime biforcazioni, mentre gli alberi non di alto fusto (meli, peri, peschi, sambuchi, ecc.) possono essere collocati a 1,5 mt dal confine. Gli arbusti (anche superiori a 3 mt. di altezza), le viti, le siepi, le piante rampicanti e le piante da frutto che non superino i 2,5 mt possono invece essere poste ad una distanza di mezzo metro. Per siepe non si intende solamente quella utilizzata a fine di recinzione, ma anche quella che viene posta al fine di proteggere da animali, vento e rumori.
Ed in tal senso la norma distingue altre due tipologie di siepi: quella composta di ceppaie, ovvero alberi ad alto fusto periodicamente tagliati vicino al ceppo (distanza consentita un metro) e quella costituita da robinie (distanza minima due metri dal confine).
Tutte le distanze appena elencate possono essere disapplicate nel caso in cui vi sia un muro sul confine privo di aperture (è indifferente il fatto che lo stesso sia comune o di proprietà esclusiva di un soggetto), ma a patto che le piante poste in prossimità non superino l’altezza del manufatto. Il diritto di tenere una pianta a distanza minore di quella legale può essere acquisito con contratto (i proprietari dei fondi si accordano in tal senso) o, come spesso avviene, per usucapione ventennale; è la situazione che si configura quando il confinante per almeno vent’anni non reagisce al fatto che la pianta cresca a distanza non legale. Il termine decorre dal momento in cui risulta evidente che l’albero supererà i tre metri di altezza. Il diritto acquisito viene meno col perire della pianta stessa e l’eventuale taglio dell’albero non obbliga il proprietario all’eliminazione della ceppaia. Unica eccezione consentita dalla legge è la sostituzione di un albero facente parte di un filare posto direttamente lungo il confine. La nuova pianta conserva infatti il diritto di rimanere a distanza non prevista dalla legge.
A cura dell’avv. Gabriele Trossarello
CONTATTI: Tel 0185.938009 redazione@corfole.com
Tratto da CORFOLE! del 10/2013, con 25.000 copie gratuite: la testata più diffusa del Levante © Riproduzione vietata
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