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diritto, edizione cartacea, esperti
09 Luglio 2013 | in categoria/e diritto edizione cartacea esperti
FISCO E LAVORO -COME FRUIRE DEL NUOVO CONGEDO DI PATERNITÀ
Con La legge 28 giugno 2012 n.92, è stato introdotto in via sperimentale per il triennio 2013-2015 il nuovo congedo di paternità. Il padre lavoratore dipendente, entro i 5 mesi dalla nascita del figlio, ha l’obbligo di astenersi dal lavoro per un periodo di un giorno, e può astenersi per un ulteriore periodo di 1 o 2 giorni, anche continuativi, previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima. In entrambi i casi è riconosciuta un’indennità a carico dell’INPS pari al 100 per cento della retribuzione. In caso di adozione o affidamento il termine del quinto mese decorre dall’effettivo ingresso in famiglia del minore nel caso di adozione nazionale, oppure dall’ingresso del minore in Italia nel caso di adozione internazionale. Le suddette disposizioni si applicano in relazione alle nascite/adozioni/affidamenti avvenute dal primo gennaio 2013 e le giornate di congedo (sia obbligatorio che facoltativo) non possono essere frazionate ad ore. Inoltre il termine ultimo di fruizione del congedo (quinto mese di vita del figlio) non subisce variazioni in caso di parto prematuro, e in caso di parto gemellare o plurigemellare i giorni rimangono comunque 3 (nel complesso) e non vengono quindi moltiplicati per il numero dei figli. Per usufruire dei giorni di congedo (sia obbligatorio che facoltativo) il padre lavoratore deve comunicare in forma scritta al proprio datore di lavoro le date in cui intende assentarsi, con un anticipo di almeno 15 giorni, e, se richiesti in occasione della nascita, sulla base della data presunta del parto. Alla richiesta del congedo facoltativo il padre deve allegare una dichiarazione della madre di non fruizione del congedo di maternità a lei spettante per un numero di giorni equivalenti a quelli richiesti dal padre, con conseguente riduzione del congedo di maternità. Tale dichiarazione deve essere presentata anche al datore di lavoro della madre a cura di uno dei due genitori.
A cura del dott. Francesco Mandolfino
Esperto Contabile Revisore dei Conti Consulente del Lavoro
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Tratto da CORFOLE! del 7/2013, con 25.000 copie gratuite: la testata più diffusa del Levante © Riproduzione vietata
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