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politica
Eredità: dividere immobili di diverso valore
Raffaele (nome di fantasia per motivi di privacy) ci scrive di dover dividere l’eredità con i suoi quattro fratelli. Il nostro lettore precisa che nella massa ereditaria sono compresi 5 immobili non comodamente divisibili e di valore molto diverso l’uno dall’altro. Raffaele ci chiede se può essere obbligato ad accettare l’assegnazione di uno degli immobili, anche se in realtà ne vorrebbe un altro o non ne vorrebbe nessuno e preferirebbe che gli fosse liquidata la propria parte in denaro.
E’ doveroso rilevare che sul tema, controverso, si è espressa una recente ordinanza della Cassazione la n. 36736 del 2022. In tale pronuncia è stato rilevato che gli immobili possono essere assegnati solo agli eredi che espressamente lo richiedono.
Se vi sono immobili di cui nessun erede ha chiesto l’assegnazione, questi non possono essere assegnati ad alcun erede, ma devono essere messi all’incanto e si deve procedere alla divisione del ricavato. La Cassazione ha emesso una decisione di questo tipo nonostante vari Tribunali e Corti d’Appello ritenessero di avere la discrezionalità di assegnare, in sede di divisione, immobili indivisibili anche a eredi che non lo richiedevano.
D’altronde l’art. 720 c.c. recita testualmente: “Se nell’eredità vi sono immobili non comodamente divisibili o il cui frazionamento recherebbe pregiudizio alle ragioni della pubblica economia o dell’igiene, e la divisione dell’intera sostanza non può effettuarsi senza il loro frazionamento, essi devono preferibilmente essere compresi per intero, con addebito dell’eccedenza, nella porzione di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore, o anche nelle porzioni di più coeredi, se questi ne richiedono congiuntamente l’attribuzione. Se nessuno dei coeredi è a ciò disposto, si fa luogo alla vendita all’incanto.”
E’ chiaro, inoltre, che se la Cassazione non avesse sposato l’interpretazione sopra richiamata dell’art. 720 c.c., nel caso prospettato da Raffaele uno dei fratelli avrebbe potuto ritenersi danneggiato dal vedersi assegnato, ad esempio, un immobile magari di valore inferiore o meno commercialmente appetibile rispetto a quello assegnato agli altri fratelli. Vi è da rilevare, infine, che la Cassazione ha affermato che l’addebito della eccedenza, ai sensi dell’art. 720 cod. civ., a carico del condividente assegnatario dell’intero bene e a favore di quello non assegnatario (o assegnatario di un bene di valore inferiore alla propria quota di partecipazione alla divisione), prescinde dalla domanda delle parti, in quanto attiene alle concrete modalità di attuazione del progetto divisionale devolute alla competenza del giudice, perseguendo la sentenza di scioglimento della comunione il mero effetto di perequare il valore delle rispettive quote (Cass. 12779/2013).
A cura dell'Avv. Gabriele Trossarello
Studio: Chiavari, Gattorna
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Tel 0185.931015
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