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diritto, edizione cartacea
01 Settembre 2008 | in categoria/e diritto edizione cartacea esperti
DIRITTO UTILE -FAMIGLIA DI FATTO E FAMIGLIA LEGITTIMA
A cura dell'avv. Gabriele Trossarello - Contatti 0185.938009 redazione@corfole.com
La "famiglia di fatto" o "famiglia naturale" è formata da due persone di sesso diverso che convivono stabilmente come marito e moglie e dai loro figli. La "famiglia legittima" è invece quella fondata sul matrimonio. Nella società attuale il fenomeno della convivenza (in passato definita col termine "concubinato") è in continuo aumento tanto che prima la giurisprudenza e successivamente il legislatore, pur non equiparandola alla "famiglia legittima", ne hanno preso in considerazione alcuni aspetti che in precedenza non rivestivano alcuna valenza nell'ambito del diritto. L'art. 29 della Costituzione riconosce i diritti della famiglia come "società naturale fondata sul matrimonio", escludendo così qualsiasi tipo di unione civile non coniugata. Tant'è vero che, malgrado un disegno di legge datato 8 febbraio 2007, ad oggi il nostro ordinamento non presenta alcun tipo di disciplina in materia. Diverse coppie (come avviene in alcuni Stati comunitari) hanno tentato di colmare tale lacuna sottoscrivendo convenzioni atte a regolare alcuni aspetti della loro convivenza (i cosiddetti PACS), ma l'iniziativa si è scontrata con i principi normativi vigenti, in particolare quelli in tema di successioni. L'art. 458 del Codice Civile stabilisce infatti il divieto di patti successori: "è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione. E' del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi".
Un altro aspetto privo di tutela giuridica riguarda l'assistenza materiale nell'ambito delle coppie di fatto, non essendo riconosciuto alcun tipo di rimborso per le spese comuni sostenute in caso di cessazione del rapporto. Non vi sarà quindi la possibilità di pretendere dall'ex convivente la rifusione delle somme sborsate al fine di sopperire alle sue necessità trattandosi, giuridicamente, di semplici "obbligazioni naturali" che non generano nel beneficiario alcun dovere di restituzione (Cass. Civ. 3 febbraio 1975, n. 389). La stessa collaborazione lavorativa tra conviventi more uxorio in un'azienda di proprietà di uno dei due si presume gratuita, a meno che non ricorrano gli elementi tipici ed evidenti che caratterizzano il rapporto di lavoro subordinato. Il convivente non ha altresì diritto a partecipare all'impresa familiare così come prevista dall'art. 230 bis del Codice Civile.
In caso di morte di uno dei due conviventi che risulti titolare del contratto di locazione dell'abitazione, l'altro convivente ha diritto a subentrare nel contratto. Grande importanza ha rivestito la pronuncia della Corte Costituzionale del 7 Aprile 1988 con la quale si è riconosciuto al convivente, qualora vi siano figli a carico, di subentrare nel contratto di locazione stipulato dal partner in caso di cessazione del rapporto tra i due.
La nostra Costituzione (art. 30, comma 1) equipara i figli naturali a quelli legittimi ponendo a carico dei genitori, anche se non sposati, l'obbligo di mantenere, istruire ed educare i figli. Anche in tema di successioni il figlio naturale gode dei medesimi diritti del figlio legittimo.
Nell'ambito del diritto di famiglia la convivenza ha rilevanza in alcune situazioni particolari: il coniuge divorziato perde il diritto agli alimenti o al mantenimento qualora conviva stabilmente con persona che provveda ai suoi bisogni. La Corte Costituzionale ha inoltre riconosciuto al convivente il diritto di subentrare all'assegnatario dell'alloggio dell'edilizia popolare in quanto appartenente al nucleo familiare e di succedere nel contratto di locazione stipulato dal familiare di fatto. Prescindendo da ogni tipo di considerazione politica o religiosa appare evidente che, allo stato attuale pur prendendo atto delle pronunce giurisprudenziali in tema, il legislatore è chiamato a dare certezza e tutela ad un fenomeno sociale di proporzioni crescenti colmando così una sorta di "zona d'ombra", come già avvenuto in altri Stati dell'UE.
I commenti dei lettori
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