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diritto, edizione cartacea
01 Luglio 2009 | in categoria/e diritto edizione cartacea esperti
DIRITTO UTILE - Responsabilità del condominio in caso di furto agevolato da ponteggi
A cura dell'avv. Gabriele Trossarello - Contatti 0185.938009 redazione@corfole.com
Una recente pronuncia della Corte di Cassazione (sent. 17 marzo 2009, n. 6435, Sez III) ha dichiarato la sussistenza di una responsabilità da parte del condominio in concorrenza con la ditta esecutrice di opere di ristrutturazione qualora si verifichi un furto reso possibile dalla presenza di ponteggi. Appaltatore e condominio rispondono civilmente per il danno occorso alle vittime del reato. In base all’art. 2043 cod. civ. “qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.” Pertanto l’appaltatore che installa le impalcature per poter svolgere le proprie prestazioni è tenuto al rispetto delle normali regole di diligenza e alla attuazione di tutte le cautele necessarie onde non cagionare danni a terzi. In particolare, dovrà porre in essere tutte le precauzioni atte ad evitare un uso improprio dei ponteggi, installando un’illuminazione notturna delle impalcature e rimuovendo, al termine di ciascuna giornata lavorativa, le scale di accesso ai diversi “ponti”. L’appaltatore è altresì chiamato, insieme all’amministratore del condominio, a custodire e vigilare sulla struttura per il periodo di esecuzione delle opere provvedendo ad installare sistemi di allarme e antifurto che possano scongiurare ipotesi di indebito accesso agli appartamenti adiacenti le impalcature (Corte d’Appello di Milano, n. 1548/1997). La posizione del condominio rileva invece in quanto proprietario dell’immobile a servizio del quale vengono poste le attrezzature necessarie all’esecuzione dei lavori. L’art. 2051 c.c. prescrive infatti al soggetto che esercita un potere de facto su di un bene l’obbligo di adottare le misure idonee ad impedire che questo arrechi danni a terzi. Pertanto il condominio, in qualità di custode delle impalcature, non incorre in responsabilità solo nel caso in cui sia dimostrata la sussistenza di un caso fortuito, quindi imprevedibile, e l’esistenza di tutte le misure adatte ad evitare l’insorgere di situazioni pericolose. Per quanto riguarda l’ipotesi di furti avvenuti grazie alla presenza di impalcature, la Cassazione si era, in alcuni casi, espressa in senso contrario, negando l’esistenza di un concorso di responsabilità civile ai danni dell’appaltatore ex art. 2050, trattandosi di esercizio di attività pericolose. Ciò sul presupposto che tali attività danno origine a responsabilità solo nell’arco temporale in cui vengono espletate e non quando le attrezzature ad esse necessarie non vengono adoperate essendo i lavori sospesi, così come gli oggetti in custodia non comportano responsabilità se il danno è cagionato da attività illecita di terze persone. Infine si è negata l’omissione di cautele poiché la responsabilità civile per omissione sussiste solo se si è contravvenuto ad un obbligo di fare assunto dall’appaltatore, nel caso inesistente. Ma tale orientamento giurisprudenziale appare residuale rispetto a quello recentissimo citato in precedenza. Pertanto appare necessario, da parte dell’appaltatore delle dovute misure di sicurezza quali illuminazione e antifurto, seguendo le normali regole di diligenza. Mentre il condominio, in quanto custode, farà bene, nella persona dell’amministratore, a prevedere l’obbligo di impiego dei sistemi di cui sopra, inserendo un’apposita clausola nel contratto di appalto ed esercitando il proprio ruolo di controllo durante l’esecuzione delle opere.
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