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    diritto, edizione cartacea

    13 Dicembre 2011 | in categoria/e diritto edizione cartacea

    DIRITTO UTILE - il contratto di parcheggio

    DIRITTO UTILE - il contratto di parcheggio

    A cura dell'avv. Gabriele Trossarello - Contatti 0185.938009 redazione@corfole.com

    In passato il contratto di parcheggio veniva considerato come rapporto a metà tra il deposito e la locazione, una tipologia contrattuale in cui erano presenti gli obblighi di custodia e restituzione del veicolo e l’obbligo di godimento di un immobile (l’area di sosta), dietro pagamento di un corrispettivo (ticket).La dottrina e la giurisprudenza più recenti riconducono il contratto di parcheggio esclusivamente a quello di deposito previsto dall’art. 1766 c.c. attraverso il quale “una parte riceve dall’altra una cosa mobile con l’obbligo di custodirla e restituirla in natura”. Ciò significa che il parcheggiatore (depositario) non sarebbe semplicemente obbligato a mettere a disposizione del cliente uno spazio libero per la sosta, ma si impegnerebbe altresì a custodire ed a restituire il veicolo nelle medesime condizioni in cui si trovava al momento della consegna. Il depositario deve usare la diligenza del buon padre di famiglia ai sensi dell’art. 1768 c.c. e pertanto in caso di avaria, deterioramento o distruzione del bene affidatogli dovrà dimostrare che il fatto è dovuto a causa a lui non imputabile al fine di evitare di essere chiamato a risarcire il danno. La responsabilità del gestore sussisterebbe anche nel caso in cui nelle condizioni di contratto sia escluso l’obbligo di custodia, in quanto le clausole che prevedono tale ipotesi sono da considerarsi vessatorie e pertanto inefficaci, a meno che non vengano espressamente approvate per iscritto dal cliente. Gli obblighi del gestore del parcheggio si estendono alle singole componenti del veicolo depositato che costituiscono elementi essenziali dello stesso e non semplici cose trasportate, come ad esempio l’autoradio. Infatti egli non risponderà del danneggiamento o della sottrazione di oggetti lasciati all’interno della vettura, ma non aventi collegamento funzionale con essa. Ovviamente le parti potranno convenire un’estensione della custodia in modo che anche la merce trasportata ricada sotto la responsabilità del depositario. Nel caso in cui il cliente abbia dimenticato le chiavi a bordo della proprio vettura e questa venga rubata, la responsabilità del parcheggiatore non viene meno, anzi, l’atteggiamento del proprietario del veicolo prova l’affidamento dello stesso nella bontà della custodia garantita dal parcheggio. Occorre precisare che il contratto di parcheggio si ritiene concluso fra le parti nel momento in cui il mezzo viene immesso e lasciato, con il consenso del custode, nell’apposito spazio, senza che occorra la consegna delle chiavi. La disciplina di cui sopra non si applica ovviamente nel caso in cui il posteggio di autoveicoli sia consentito per cortesia o semplice ospitalità. Il contratto è infatti l’accordo con cui due o più parti costituiscono, regolano o estinguono un rapporto patrimoniale tra loro e di conseguenza il semplice “favore” non ingenera nel proprietario del parcheggio alcun obbligo di custodire il bene.

    Tratto da CORFOLE! del 12/2011, con 25.000 copie gratuite: la testata più diffusa del Levante © Riproduzione vietata


     


    I commenti dei lettori
    Andrea:

    leggevo che i divieti per le macchine alimentate a gas sono illegali,alimeno per i modelli con impianto di fabbrica,in quanto omologate .Quanto sopra,se è vero,vale solo per i park a pagamento o anche a quelli a disposizione gratuita di negozi e centri commerciali?


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