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    diritto, edizione cartacea

    31 Maggio 2011 | in categoria/e diritto edizione cartacea esperti

    DIRITTO UTILE - assegnazione casa coniugale

    DIRITTO UTILE - assegnazione casa coniugale

    A cura dell’avv. Gabriele Trossarello Contatti: Tel 0185.938009 redazione@corfole.com

    Quando il giudice si pronuncia in merito alla separazione o al divorzio dei coniugi dispone altresì l’assegnazione della casa coniugale in favore di uno dei due. Tale pronuncia trova fondamento nella presenza, all’interno del nucleo familiare, di figli minori conviventi o comunque maggiorenni, ma non ancora autosufficienti dal punto di vista economico, indipendentemente dal fatto che l’immobile sia di proprietà esclusiva di uno dei coniugi o in comproprietà tra gli stessi.
    Per casa coniugale deve intendersi il centro degli affetti, degli interessi e delle abitudini in cui si esprime e si articola la vita della famiglia. L’obiettivo dell’assegnazione è proprio quello di preservare il diritto della prole a continuare la propria vita nel medesimo ambiente ove è cresciuta con i genitori. Ovviamente per abitazione coniugale s’intende quella dove hanno vissuto in precedenza i coniugi nel periodo antecedente la separazione e non quella eventualmente acquistata da questi in prospettiva di un futuro trasferimento. Come abbiamo detto in precedenza l’assegnazione prescinde dalla proprietà del bene e lo stesso si verifica anche nel caso in cui lo stesso sia abitato in forza di un contratto di locazione sottoscritto da entrambi o da uno solo dei due genitori. Poniamo infatti che marito e moglie risultino conduttori di un appartamento ove vivono con i propri figli; qualora si verifichi una crisi familiare tale da portare alla loro separazione si potrebbe pensare che ad abitare l’immobile sia sempre e comunque colui che ha sottoscritto il contratto.  In realtà il provvedimento di assegnazione della casa familiare emesso dal giudice  comporta una cessione del relativo contratto di locazione a favore dell’assegnatario (subentrante) e la contestuale estinzione del rapporto in capo all’originario conduttore. Lo stesso avviene anche nel caso in cui il contratto sia stato sottoscritto da entrambi, quindi il rapporto di locazione resterà lo stesso, così come le previsioni e scadenze in esso contenute, mentre muterà il soggetto conduttore, il tutto senza necessità di assenso da parte del locatore. Anche in questa situazione viene privilegiato l’interesse della prole  alla conservazione dell’ambiente domestico.
    L’assegnatario della casa coniugale di proprietà esclusiva dell’altro coniuge ha tutto l’interesse a trascrivere il proprio diritto di godimento (abitazione) presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari, di modo che risulti opponibile ad eventuali soggetti acquirenti dell’immobile. E’ anzi consigliabile la trascrizione del ricorso per separazione all’interno del quale si richiede l’assegnazione della casa, in modo da anticipare gli effetti dell’eventuale sentenza ed evitare che la vendita dell’immobile, anteriore alla pronuncia giudiziale, ne comprometta gli effetti. Nel caso di mancata trascrizione presso i pubblici registri, l’opponibilità a terzi del provvedimento è limitata a soli nove anni dalla data di emissione.

    Tratto da CORFOLE! del 5/2011, con 25.000 copie gratuite: la testata più diffusa del Levante © Riproduzione vietata


     


    I commenti dei lettori
    lolloallo@virgilio.it:

    non è un commento il mio , ma avrei da fare una domanda per quanto riguarda una separazione giudiziale avvenuta circa 10 anni fa . visti i costi non indifferenti per questo tipo di separazione , per sancire la chiusura definitiva ( DIVORZIO ) quanto ancora ci si deve rimettere ? grazie , che possiate rispondere oppure no . grazie ancora .


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