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    01 Gennaio 2009 | in categoria/e diritto edizione cartacea esperti

    DIRITTO UTILE -ACCETTAZIONE E RINUNCIA ALL'EREDITA'

    DIRITTO UTILE -ACCETTAZIONE  E RINUNCIA ALL'EREDITA'

     A cura dell'avv. Gabriele Trossarello - Contatti 0185.938009 redazione@corfole.com


    L’art. 459 del Codice Civile afferma che “l’eredità si acquista con l’accettazione”, a differenza di quanto accade in altri Paesi europei come Francia e Germania dove la qualità di erede si acquista automaticamente alla morte del de cuius (c.d. saisine ereditaria). Sono previste varie forme di accettazione: in particolare l’art. 475 c.c. disciplina la forma “espressa” ovvero quella dichiarazione (per atto pubblico o scrittura privata) di volontà da parte dell’erede tramite la quale questi accetta l’eredità che gli è stata devoluta.
    La stessa può anche avvenire “con beneficio d’inventario” così come previsto dall’art. 470 c.c., tramite dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere del Tribunale del luogo ove si è aperta la successione. L’atto andrà trascritto presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari nel caso in cui si tratti di beni immobili. In caso di “accettazione espressa” il patrimonio dell’erede e quello del de cuius andranno a confluire, mentre nel caso di cui all’art. 470 c.c. i patrimoni rimarranno distinti e l’erede risponderà di eventuali debiti solo nel limite del valore dei beni del defunto. Qualora il chiamato si trovi già in possesso dei beni, l’inventario andrà predisposto entro tre mesi dall’apertura della successione e nei 40 giorni successivi dovrà esprimere l’eventuale assenso o meno a divenire erede. Trascorsi i termini, diverrà automaticamente erede. Nel caso in cui questi non si trovi nel possesso dei beni, il termine per accettare con beneficio d’inventario sarà quello ordinario decennale, salvo i successivi 40 giorni dalla presentazione dell’inventario per esprimere il proprio volere.
    Il legislatore prevede poi una terza manifestazione di volontà cosiddetta “tacita”, che si verifica allorché il chiamato all’eredità compia uno o più atti che siano incompatibili con la volontà di non accettare e quindi tipici della qualità di erede (es. atti di disposizione dei beni costituenti l’asse ereditario). Nella stragrande maggioranza dei casi avviene proprio così: mentre si fa frequentemente la rinuncia espressa all’eredità, quasi mai si procede con l’accettazione espressa.
    Basta infatti compiere atti che presuppongano detta avvenuta accettazione e il gioco è fatto. Basti pensare all’erede che inizia ad affittare a terzi l’immobile, oppure all’utilizzo di somme che facevano parte dell’asse ereditario. Una volta che si sono compiuti atti di tal guisa non è più possibile sostenere di non essere eredi e ricordiamoci altresì che una volta accettata l’eredità (senza beneficio di inventario) si devono prendere sia l’attivo sia il passivo ereditario (come si dice, non si può prendere solo il buono!). L’accettazione, in tutte le forme previste dal nostro ordinamento, va compiuta entro e non oltre il decimo anno dalla data di apertura della successione ed è un atto irrevocabile. In caso di rinuncia, questa va resa con dichiarazione dinanzi a un Notaio o al Cancelliere del Tribunale del luogo di apertura della successione e inserita nel registro delle successioni conservato in Tribunale.
    La rinuncia, a differenza dell’accettazione, può invece essere revocata nell’arco del decennio successivo all’apertura della successione, ma solo nel caso in cui i chiamati successivi non abbiano a loro volta accettato. In tal caso la quota “rigettata” andrà ad accrescere quelle degli altri coeredi, salvo casi di sostituzione previsti nel testamento (il de cuius nomina altra persona qualora si verificassero rinunce) o di rappresentazione in alternativa a quest’ultima.


     


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