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    10 Marzo 2026 | in categoria/e edizione cartacea

    Eredità: lesione di legittima e azione di riduzione

    Eredità: lesione di legittima e azione di riduzione

    L’azione di riduzione per lesione di legittima è lo strumento con cui i legittimari reagiscono quando il de cuius ha disposto dei propri beni (con donazioni o testamento) superando la quota di cui poteva liberamente disporre, comprimendo così la loro quota riservata.

    I legittimari 
    Secondo l’artt. 536 ss. c.c. i legittimari sono: il coniuge, i figli (in mancanza, i loro discendenti), gli ascendenti (solo se mancano i figli). Essi hanno diritto a una quota di riserva (legittima) che non può essere lesa da donazioni o disposizioni testamentarie.

    Quando si verifica la lesione 
    Quando, sommando i beni relitti (relictum) e le donazioni fatte in vita (donatum) e detraendo i debiti, si accerta che le attribuzioni fatte dal de cuius eccedono la quota disponibile. 

    Cosa fare
    Si fa quindi la riunione fittizia (art. 556 c.c.). L’azione di riduzione è personale (non reale), costitutiva e diretta a far dichiarare inefficaci, nei limiti necessari, le disposizioni lesive. È disciplinata principalmente dagli artt. 553 ss. c.c.
    L’art. 555 c.c. stabilisce l’ordine: prima si riducono le disposizioni testamentarie, poi le donazioni, partendo dalla più recente. Questo è molto importante in pratica, specie quando vi sono state donazioni immobiliari. Per proporre l’azione occorre avere la qualità di legittimario, aver accettato l’eredità (anche con beneficio d’inventario, se vi sono legati) e vi deve essere una effettiva lesione quantitativa. Se il legittimario è stato totalmente pretermesso, deve prima chiedere la petizione di eredità o comunque far valere la propria qualità.

    Entro quanti anni va fatta?
    L’azione si prescrive in 10 anni dall’apertura della successione, ma attenzione: l’azione contro i terzi acquirenti dei beni donati (art. 563 c.c.) incontra ulteriori limiti temporali (ventennio dalla donazione, salvo opposizione). Se accolta la disposizione è dichiarata inefficace nei limiti della lesione; si apre poi la fase di restituzione (artt. 561–563 c.c.).

    Esempio
    Padre con un patrimonio di €600.000, un figlio e nessun coniuge: quota di legittima del figlio: metà del patrimonio; quota disponibile per altri: restante metà. Se il padre dona in vita €500.000 a una terza persona e lascia al figlio €100.000, il figlio può agire in riduzione per reintegrare la sua  pari a €300.000.


     


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